REVIEW DI BIOETICA
18 dicembre 2005. Dal 1° gennaio 2006 presso il Policlinico di Losanna sarà possibile il suicidio assistito.
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Guidelines for euthanasia in children
13 giugno 2005. PMA legge 40/2004
referendum fallito
Convenzione di Oviedo (1997), recepita con legge 145/2001.
Oviedo - Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere
umano nei confronti dell’applicazioni della biologia e della medicina : Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina
- 4 Aprile 1997
Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità dell’essere umano
nei confronti dell’applicazioni della biologia e della medicina : Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina Oviedo,
4 aprile 1997
Preambolo
Gli Stati membri dei Consiglio d’Europa, gli altri Stati e la Comunità Europea
firmatari della presente Convenzione,
Considerando la Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo, proclamata
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
Considerando la Convenzione di tutela dei Diritti
dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali del 4 novembre 1950;
Considerando la Carta sociale europea del 18 ottobre
1961;
Considerando il Patto Internazionale sul Diritti civili e politici e il Patto internazionale relativo al diritti
economici, sociali e culturali del 16 dicembre 1966;
Considerando la Convenzione per la protezione dell’individuo
riguardo all’elaborazione dei dati a carattere personale del 28 gennaio 1981;
Considerando anche la Convenzione
relativa al diritti del bambino del 20 novembre 1989;
Considerando che lo scopo del Consiglio d’Europa è di realizzare
una unione più stretta fra i suoi membri, e che uno dei mezzi per raggiungere questo scopo è la tutela e lo sviluppo dei diritti
dell’Uomo e delle libertà fondamentali;
Consapevoli dei rapidi sviluppi della biologia e della medicina;
Convinti
della necessità di rispettare l’essere umano sia come individuo che nella sua appartenenza alla specie umana e riconoscendo
l’importanza di assicurare la sua dignità;
Consapevoli delle azioni che potrebbero mettere in pericolo la dignità
umana da un uso improprio della biologia e della medicina;
Affermando che i progressi della biologia e della medicina
debbono essere utilizzati per il beneficio delle generazioni presenti e future;
Sottolineando la necessità di una cooperazione
internazionale affinché l’Umanità tutta intera possa beneficiare dell’apporto della biologia e della medicina;
Riconoscendo
l’importanza di promuovere un dibattito pubblico sulle questioni poste dall’applicazione della biologia e della
medicina e sulle risposte da fornire;
Desiderosi di ricordare a ciascun membro del corpo sociale i suoi diritti e le
sue responsabilità;
Prendendo in considerazione i lavori dell’Assemblea Parlamentare in questo campo, compresa
la Raccomandazione 1160 (1991) sull’elaborazione di una Convenzione di bioetica;
Decisi a prendere, nel campo
delle applicazioni della biologia e della medicina, le misure proprie a garantire la dignità dell’essere umano e i diritti
e le libertà fondamentali della persona;
Si sono accordati su ciò che segue:
Capitolo I – Disposizioni
generali
Articolo 1 – Oggetto e finalità
Le Parti di cui alla presente Convenzione proteggono l’essere
umano nella sua dignità e nella sua identità e garantiscono ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua
integrità e dei suoi altri diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina. Ogni
Parte prende nel suo diritto interno le misure necessarie per rendere effettive le disposizioni della presente Convenzione.
Articolo
2 – Primato dell’essere umano
L’interesse e il bene dell’essere umano debbono prevalere sul
solo interesse della società o della scienza.
Articolo 3 – Accesso equo alle cure sanitarie
Le Parti prendono,
tenuto conto dei bisogni della salute e delle risorse disponibili, le misure appropriate in vista di assicurare, ciascuna
nella propria sfera di giurisdizione, un accesso equo a cure della salute di qualità appropriata.
Articolo 4 –
Obblighi professionali e regole di condotta
Ogni intervento nel campo della salute, compresa la ricerca, deve essere
effettuato nel rispetto delle norme e degli obblighi professionali, così come nel rispetto delle regole di condotta applicabili
nella fattispecie 2.
Capitolo II – Consenso
Articolo 5 – Regola generale
Un intervento nel
campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato.
Questa
persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze
e i suoi rischi.
La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.
Articolo
6 – Protezione delle persone che non hanno la capacità di dare consenso
1. Sotto riserva degli articoli 17 e
20, un intervento non può essere effettuato su una persona che non ha capacità di dare consenso, se non per un diretto beneficio
della stessa.
2. Quando, secondo la legge, un minore non ha la capacità di dare consenso a un intervento, questo non
può essere effettuato senza l’autorizzazione del suo rappresentante, di un’autorità o di una persona o di un organo
designato dalla legge.
Il parere di un minore è preso in considerazione come un fattore sempre più determinante, in
funzione della sua età e del suo grado di maturità.
3. Allorquando, secondo la legge, un maggiorenne, a causa di un
handicap mentale, di una malattia o per un motivo similare, non ha la capacità di dare consenso ad un intervento, questo non
può essere effettuato senza l’autorizzazione del suo rappresentante, di un’autorità o di una persona o di un organo
designato dalla legge. La persona interessata deve nei limiti del possibile essere associata alla procedura di autorizzazione.
4.
Il rappresentante, l’autorità, la persona o l’organo menzionati ai paragrafi 2 e 3 ricevono, alle stesse condizioni,
l’informazione menzionata all’articolo 5.
5. L’autorizzazione menzionata ai paragrafi 2 e 3 può,
in qualsiasi momento, essere ritirata nell’interesse della persona interessata.
Articolo 7 – Tutela delle
persone che soffrono di un disturbo mentale
La persona che soffre di un disturbo mentale grave non può essere sottoposta,
senza il proprio consenso, a un intervento avente per oggetto il trattamento di questo disturbo se non quando l’assenza
di un tale trattamento rischia di essere gravemente pregiudizievole alla sua salute e sotto riserva delle condizioni di protezione
previste dalla legge comprendenti le procedure di sorveglianza e di controllo e le vie di ricorso.
Articolo 8 –
Situazioni d’urgenza
Allorquando in ragione di una situazione d’urgenza, il consenso appropriato non può
essere ottenuto, si potrà procedere immediatamente a qualsiasi intervento medico indispensabile per il beneficio della salute
della persona interessata.
Articolo 9 – Desideri precedentemente espressi
I desideri precedentemente espressi
a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere
la sua volontà saranno tenuti in considerazione.
Capitolo III – Vita privata e diritto all’informazione
Articolo
10 – Vita privata e diritto all’informazione
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita
privata allorché si tratta di informazioni relative alla propria salute.
2. Ogni persona ha il diritto di conoscere
ogni informazione raccolta sulla propria salute. Tuttavia, la volontà di una persona di non essere informata deve essere rispettata.
3.
A titolo eccezionale, la legge può prevedere, nell’interesse del paziente, delle restrizioni all’esercizio dei
diritti menzionati al paragrafo 2.
Capitolo IV – Genoma umano
Articolo 11 – Non discriminazione
Ogni
forma di discriminazione nei confronti di una persona in ragione del suo patrimonio genetico è vietata.
Articolo 12
– Test genetici predittivi
Non si potrà procedere a dei test predittivi di malattie genetiche o che permettano
sia di identificare il soggetto come portatore di un gene responsabile di una malattia sia di rivelare una predisposizione
o una suscettibilità genetica a una malattia se non a fini medici o di ricerca medica, e sotto riserva di una consulenza genetica
appropriata.
Articolo 13 – Interventi sul Genoma Umano
Un intervento che ha come obiettivo di modificare
il genoma umano non può essere intrapreso che per delle ragioni preventive, diagnostiche o terapeutiche e solamente se non
ha come scopo di introdurre una modifica nel genoma dei discendenti.
Articolo 14 – Non selezione dei sesso
L’utilizzazione
delle tecniche di assistenza medica alla procreazione non è ammessa per scegliere il sesso del nascituro, salvo che in vista
di evitare una malattia ereditaria legata al sesso.
Capitolo V – Ricerca scientifica
Articolo 15 –
Regola generale
La ricerca scientifica nel campo della biologia e della medicina si esercita liberamente sotto riserva
delle disposizioni della presente Convenzione e delle altre disposizioni giuridiche che assicurano la protezione dell’essere
umano.
Articolo 16 – Tutela delle persone che si prestano ad una ricerca
Nessuna ricerca può essere intrapresa
su una persona a meno che le condizioni seguenti non siano riunite:
i. non esiste metodo alternativo alla ricerca sugli
esseri umani, di efficacia paragonabile,
ii. i rischi che può correre la persona non sono sproporzionati in rapporto
con i benefici potenziali della ricerca,
iii. il progetto di ricerca è stato approvato da un’istanza competente,
dopo averne fatto oggetto di un esame indipendente sul piano della sua pertinenza scientifica, ivi compresa una valutazione
dell’importanza dell’obiettivo della ricerca, nonché un esame pluridisciplinare della sua accettabilità sul piano
etico,
iv. la persona che si presta ad una ricerca è informata dei suoi diritti e delle garanzie previste dalla legge
per la sua tutela,
v. il consenso di cui all’articolo 5 è stato donato espressamente, specificamente ed è stato
messo per iscritto. Questo consenso può, in ogni momento, essere liberamente ritirato.
Articolo 17 – Tutela delle
persone che non hanno la capacità di consentire ad una ricerca
1. na ricerca non può essere intrapresa su una persona
che non ha, conformemente all’articolo 5, la capacità di consentirvi a meno che le condizioni seguenti siano riunite:
i.
le condizioni enunciate all’articolo 16, dall’alinea (1) al (4) sono soddisfatte;
ii. i risultati attesi
dalla ricerca comportano un beneficio reale e diretto per la sua salute;
iii. la ricerca non può effettuarsi con una
efficacia paragonabile su dei soggetti capaci di consentirvi;
iv. l’autorizzazione prevista all’articolo
6 è stata data specificamente e per iscritto, e
v. la persona non vi oppone rifiuto.
2. A titolo eccezionale
e nelle condizioni di tutela previste dalla legge, una ricerca di cui i risultati attesi non comportino dei benefici diretti
per la salute della persona può essere autorizzata se le condizioni enunciate agli alinea (1), (3), (4) e (5) del paragrafo
1 qui sopra riportato, e le condizioni supplementari seguenti sono riunite:
i. la ricerca ha per oggetto di contribuire,
con un miglioramento significativo della conoscenza scientifica dello stato della persona, della sua malattia o del suo disturbo,
all’ottenimento, a termine, di risultati che permettano un beneficio per la persona interessata o per altre persone
della stessa fascia d’età o che soffrano della medesima malattia o disturbo o che presentino le stesse caratteristiche,
ii.
la ricerca non presenta per la persona che un rischio minimo e una costrizione minima.
Articolo 18 – Ricerca
sugli embrioni in vitro
1. Quando la ricerca sugli embrioni in vitro è ammessa dalla legge, questa assicura una protezione
adeguata all’embrione.
2. La costituzione di embrioni umani a fini di ricerca è vietata.
Capitolo VI –
Prelievo di organi e di tessuti da donatori viventi a fini di trapianto
Articolo 19 – Regola generale
1.
Il prelievo di organi o di tessuti a fini di trapianto non può essere effettuato su un donatore vivente che nell’interesse
terapeutico del ricevente e allorché non si dispone di organo o di tessuto appropriati di una persona deceduta né di metodo
terapeutico alternativo di efficacia paragonabile.
2. Il consenso di cui all’articolo 5 deve essere dato espressamente
e specificamente, sia per iscritto sia davanti a un organo ufficiale.
Articolo 20 – Tutela delle persone incapaci
di consentire al prelievo d’organo
1. Nessun prelievo d’organo o di tessuto può essere effettuato su una
persona che non ha la capacità di consentire conformemente all’articolo 5.
2. A titolo eccezionale e nelle condizioni
di tutela previste dalla legge, il prelievo di tessuti rigenerabili su una persona che non ha la capacità di consentire può
essere autorizzata se le condizioni seguenti sono riunite:
i. non si dispone di un donatore compatibile che gode della
capacità di consentire,
ii. il ricevente è un fratello o una sorella del donatore,
iii. la donazione deve essere
di natura tale da preservare la vita del ricevente,
iv. l’autorizzazione prevista ai paragrafi 2 e 3 dell’articolo
6 è stata data specificamente e per iscritto, secondo la legge e in accordo con l’istanza competente,
v. il donatore
potenziale non oppone rifiuto.
Capitolo VII – Divieto del profitto e utilizzazione di una parte del corpo umano
Articolo
21 – Divieto dei profitto
Il corpo umano e le sue parti non debbono essere, in quanto tali, fonte di profitto.
Articolo
22 – Utilizzo di una parte del corpo umano prelevato
Allorquando una parte del corpo umano è stata prelevata
nel corso di un intervento, questa non può essere conservata e utilizzata per scopo diverso da quello per cui è stata prelevata
in conformità alle procedure di informazione e di consenso appropriate.
Capitolo VIII – Violazione delle disposizioni
della convenzione
Articolo 23 – Violazione dei diritti o principi
Le Parti assicurano una tutela giurisdizionale
appropriata al fine di impedire o far cessare a breve scadenza una violazione illecita ai diritti e ai principi riconosciuti
nella presente Convenzione.
Articolo 24 – Risarcimento per danno ingiusto
La persona che ha subito un
danno ingiustificato risultante da un intervento ha diritto a un equo indennizzo nelle condizioni e secondo le modalità previste
dalla legge.
Articolo 25 – Sanzioni
Le Parti prevedono delle sanzioni appropriate nel caso di trasgressione
alle disposizioni della presente Convenzione.
Capitolo IX – Relazione fra la presente convenzione e altre disposizioni
Articolo
26 – Restrizione all’esercizio dei diritti
1. L’esercizio dei diritti e le disposizioni di tutela
contenute nella presente Convenzione non possono essere oggetto di altre restrizioni all’infuori di quelle che, previste
dalla legge, costituiscono delle misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza pubblica, alla prevenzione
delle infrazioni penali, alla protezione della salute pubblica o alla protezione dei diritti e libertà altrui.
2. Le
restrizioni di cui all’alinea precedente non possono essere applicate agli articoli 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 e 21.
Articolo
27 – Protezione più estesa
Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione sarà interpretata come limitante
o recante pregiudizio alla facoltà di ciascuna Parte di accordare una tutela più estesa a riguardo delle applicazioni della
biologia e della medicina rispetto a quelle previste dalla presente Convenzione.
Capitolo X – Dibattito pubblico
Articolo
28 – Dibattito pubblico
Le Parti di cui alla presente Convenzione vigilano a che le domande fondamentali poste
dallo sviluppo della biologia e della medicina siano oggetto di un dibattito pubblico appropriato alla luce, in particolare,
delle implicazioni mediche, sociali, economiche, etiche e giuridiche pertinenti, e che le loro possibili applicazioni siano
oggetto di consultazioni appropriate.
Capitolo XI – Interpretazione e seguito della convenzione
Articolo
29 – Interpretazione della Convenzione
La Corte europea dei diritti dell’uomo può dare, al di fuori di
ogni lite concreta che si svolga davanti a una giurisdizione, dei pareri consultivi su delle questioni giuridiche che concernono
l’interpretazione della presente Convenzione su richiesta:
– del Governo di una Parte, dopo averne informato
le altre Parti,
– del Comitato istituito dall’articolo 32, nella sua composizione ristretta ai Rappresentanti
delle Parti di cui alla presente Convenzione, per decisione presa a maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
Articolo
30 – Rapporti sull’applicazione della Convenzione
Ogni Parte fornirà, su domanda del Segretario Generale
del Consiglio d’Europa, le spiegazioni richieste sul modo in cui il diritto interno del proprio Paese assicura l’applicazione
effettiva di tutte le disposizioni di questa Convenzione.
Capitolo XII – Protocolli
Articolo 31 –
Protocolli
Dei Protocolli possono essere elaborati conformemente alle disposizioni dell’articolo 32, in vista
di sviluppare, in campi specifici, i principi contenuti nella presente Convenzione.
I Protocolli sono aperti alla firma
dei Firmatari la Convenzione. Essi saranno sottomessi a ratifica, accettazione o approvazione. Un firmatario non può ratificare,
accettare o approvare i Protocolli senza avere precedentemente o contemporaneamente ratificato accettato o approvato la Convenzione.
Capitolo
XIII – Emendamenti alla Convenzione
Articolo 32 – Emendamenti alla Convenzione
1. I compiti affidati
al «Comitato» nel presente articolo e nell’articolo 29 sono effettuati dal Comitato Direttivo per la Bioetica (CDBI),
o da un altro comitato designato a questo fine dal Comitato dei Ministri.
2. Senza pregiudizio delle disposizioni specifiche
dell’articolo 29, ogni Stato membro del Consiglio d’Europa così come ogni Parte di cui alla presente Convenzione
che non è membro del Consiglio d’Europa, può farsi rappresentare in seno al Comitato allorché questo adempie ai compiti
affidati dalla presente Convenzione, e dispone di un voto.
3. Ogni Stato menzionato all’articolo 33 o invitato
ad aderire alla Convenzione conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, che non fa parte della presente Convenzione,
può designare un osservatore presso il Comitato. Se la Comunità europea non è Parte, essa può designare un osservatore presso
il Comitato.
4. Al fine di tenere conto degli sviluppi scientifici, la presente Convenzione farà l’oggetto di
un esame in seno al Comitato in un tempo massimo di cinque anni dopo la sua entrata in vigore, e in seguito ad intervalli
che il Comitato potrà determinare.
5. Ogni proposta di emendamenti alla presente Convenzione come ogni proposta di
protocollo o di emendamenti a un Protocollo, presentata da una Parte, dal Comitato o dal Comitato dei Ministri, è comunicata
al Segretario Generale del Consiglio d’Europa e trasmessa a cura dello stesso agli Stati membri del Consiglio d’Europa,
alla Comunità europea, a ogni Firmatario, a ogni Parte, a ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione conformemente
alle disposizioni dell’articolo 33, e a ogni Stato invitato ad aderirvi conformemente alle disposizioni dell’articolo
34.
6. Il Comitato esamina la proposta al più presto due mesi dopo che è stata trasmessa dal Segretario Generale conformemente
al paragrafo 5. Il Comitato sottopone il testo adottato a maggioranza dei due terzi dei voti espressi all’approvazione
del Comitato dei Ministri. Dopo la sua approvazione, questo testo è comunicato alle Parti in vista della sua ratifica, sua
accettazione o sua approvazione.
7. Ogni emendamento entrerà in vigore, riguardo alle Parti che l’hanno accettato,
il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di un mese dopo la data alla quale cinque Parti, ivi compresi
almeno quattro Stati membri del Consiglio d’Europa, avranno informato il Segretario Generale che essi l’hanno
accettato. Per ogni Parte che l’avrà accettata ulteriormente, l’emendamento entrerà in vigore il primo giorno
del mese che segue la scadenza di un periodo di un mese dopo la data alla quale la suddetta Parte avrà informato il Segretario
Generale della sua accettazione.
Capitolo XIV – Clausole finali
Articolo 33 – Firma, ratifica ed
entrata in vigore
1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa, degli
Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione e della Comunità europea.
2. La presente Convenzione sarà
sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati
presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
3. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno
del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale cinque Stati, includenti almeno quattro Stati
membri del Consiglio d’Europa, avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, conformemente
alle disposizioni del paragrafo precedente.
4. Per ogni Firmatario che esprimerà ulteriormente il suo consenso a essere
vincolato alla Convenzione, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi
dopo la data di deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
Articolo 34 – Stati
non membri
1. Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa
potrà, dopo consultazione delle Parti, invitare ogni Stato non membro del Consiglio d’Europa ad aderire alla presente
Convenzione con una decisione presa con la maggioranza prevista all’articolo 20, alinea iv) dello Statuto del Consiglio
d’Europa e all’unanimità dei voti dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi il diritto di sedere in Comitato
dei Ministri.
2. Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza
di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio
d’Europa.
Articolo 35 – Applicazione territoriale
1. Ogni Firmatario può, al momento della firma
o al momento del deposito del suo documento di ratifica, di accettazione o di approvazione, designare il territorio o i territori
ai quali si applicherà la presente Convenzione. Ogni altro Stato può formulare la stessa dichiarazione al momento del deposito
del suo strumento di adesione.
2. Ogni Parte può, in qualsiasi momento in seguito, con una dichiarazione indirizzata
al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della presente Convenzione a ogni altro
territorio designato nella dichiarazione e di cui essa assicura le relazioni internazionali o per la quale essa è stata abilitata
a stipulare. La Convenzione entrerà in vigore riguardo a questo territorio il primo giorno del mese che segue la scadenza
di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Ogni
dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per ciò che concerne ogni territorio designato
in questa dichiarazione, da una notifica indirizzata al Segretario Generale. La revoca avrà effetto il primo giorno del mese
che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
Articolo
36 – Riserve
1. Ogni Stato e la Comunità europea possono, al momento della firma della presente Convenzione o
del deposito del documento di ratifica, formulare una riserva al contenuto di una disposizione particolare della Convenzione,
nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non è conforme a questa disposizione. Le riserve
di carattere generale non sono autorizzate ai sensi del presente articolo.
2. Ogni riserva emessa conformemente al
presente articolo comporta una breve esposizione della legge pertinente.
3. Ogni Parte che estende l’applicazione
della presente Convenzione a un territorio designato da una dichiarazione prevista in applicazione del paragrafo 2 dell’articolo
35 può, per il territorio concernente, formulare una riserva, conformemente alle disposizioni dei paragrafi precedenti.
4.
Ogni Parte che ha formulato la riserva prevista nel presente articolo può ritirarla a mezzo di una dichiarazione indirizzata
al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. La revoca avrà effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza
di un periodo di un mese dopo la data di ricevimento da parte del Segretario Generale.
Articolo 37 – Denuncia
1.
Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione indirizzandone una notifica al Segretario Generale
del Consiglio d’Europa.
2. La notifica avrà effetto il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo
di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
Articolo 38 – Notifiche
Il
Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio, alla Comunità europea, a ogni
Firmatario, a ogni Parte e ad ogni altro Stato che è stato invitato ad aderire alla presente Convenzione:
a. ogni firma;
b.
il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
c. ogni data di entrata
in vigore della presente Convenzione, conformemente ai suoi articoli 33 o 34;
d. ogni emendamento o protocollo adottato
conformemente all’articolo 32, e la data alla quale questo emendamento o protocollo entra in vigore;
e. ogni
dichiarazione formulata in virtù delle disposizioni dell’articolo 35;
f. ogni riserva e ogni revoca di riserva
formulate conformemente alle disposizioni dell’articolo 36;
g. ogni altro atto, notifica o comunicazione che
hanno riguardo alla seguente Convenzione.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno
firmato la presente Convenzione.
Fatto a Oviedo il 4 aprile 1997 in francese e in inglese, i due testi fanno egualmente
fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio
d’Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa, alla
Comunità europea, agli Stati non membri che hanno partecipato all’elaborazione della presente Convenzione, a ogni Stato
invitato ad aderire alla presente Convenzione.
Traduzione non ufficiale fornita dal sito del Consiglio d'Europa
DIRITTI FONDAMENTALI NELLA COSTITUZIONE EUROPEA
PARTE II
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE
PREAMBOLO
I popoli d'Europa, nel creare tra loro un'unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un
futuro di pace fondato su valori comuni.
Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali
della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul principio della democrazia e sul
principio dello Stato di diritto. Pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando
uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
L'Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori comuni nel rispetto della
diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli d'Europa, nonché dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento
dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa si sforza di promuovere uno sviluppo equilibrato e
sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali, nonché la libertà di
stabilimento.
A tal fine è necessario rafforzare la tutela dei diritti fondamentali, alla luce dell'evoluzione della
società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici, rendendo tali diritti più visibili in una Carta.
La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell'Unione e del principio
di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni
agli Stati membri, dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte
sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio d'Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea
e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo. In tale contesto, la Carta sarà interpretata dai giudici dell'Unione
e degli Stati membri tenendo in debito conto le spiegazioni elaborate sotto l'autorità del praesidium della Convenzione che
ha redatto la Carta e aggiornate sotto la responsabilità del praesidium della Convenzione europea.
Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure
della comunità umana e delle generazioni future.
Pertanto, l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi enunciati in appresso.
TITOLO I
DIGNITÀ
ARTICOLO II-61
Dignità umana
La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.
ARTICOLO II-62
Diritto alla vita
1. Ogni persona ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.
ARTICOLO II-63
Diritto all’integrità della persona
1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge,
b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle
persone,
c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro,
d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.
ARTICOLO II-64
Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti
Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.
ARTICOLO II-65
Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3. È proibita la tratta degli esseri umani.
TITOLO II
LIBERTÀ
ARTICOLO II-66
Diritto alla libertà e alla sicurezza
Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza.
ARTICOLO II-67
Rispetto della vita privata e della vita familiare
Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e
delle proprie comunicazioni.
ARTICOLO II-68
Protezione dei dati di carattere personale
1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base
al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di
accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.
ARTICOLO II-69
Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia
Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali
che ne disciplinano l'esercizio.
ARTICOLO II-70
Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include
la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione
individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza
dei riti.
2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano
l'esercizio.
ARTICOLO II-71
Libertà di espressione e d'informazione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione
e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche
e senza limiti di frontiera.
2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.
ARTICOLO II-72
Libertà di riunione e di associazione
1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti
i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni persona di fondare sindacati
insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini
dell’Unione.
ARTICOLO II-73
Libertà delle arti e delle scienze
Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.
ARTICOLO II-74
Diritto all'istruzione
1. Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.
2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.
3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il
diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche
e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
ARTICOLO II-75
Libertà professionale e diritto di lavorare
1. Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.
2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare
servizi in qualunque Stato membro.
3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno
diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.
ARTICOLO II-76
Libertà d'impresa
È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni
e prassi nazionali.
ARTICOLO II-77
Diritto di proprietà
1. Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli,
di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse,
nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della
stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.
2. La proprietà intellettuale è protetta.
ARTICOLO II-78
Diritto di asilo
Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del
28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma della Costituzione.
ARTICOLO II-79
Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione
1. Le espulsioni collettive sono vietate.
2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio
di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.
TITOLO III
UGUAGLIANZA
ARTICOLO II-80
Uguaglianza davanti alla legge
Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.
ARTICOLO II-81
Non discriminazione
1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore
della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali,
le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
2. Nell'ambito d’applicazione della Costituzione e fatte salve disposizioni specifiche in essa
contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.
ARTICOLO II-82
Diversità culturale, religiosa e linguistica
L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.
ARTICOLO II-83
Parità tra donne e uomini
La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione,
di lavoro e di retribuzione.
Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi
specifici a favore del sesso sottorappresentato.
ARTICOLO II-84
Diritti del minore
1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono
esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione
della loro età e della loro maturità.
2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni
private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.
3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due
genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.
ARTICOLO II-85
Diritti degli anziani
L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente
e di partecipare alla vita sociale e culturale.
ARTICOLO II-86
Inserimento delle persone con disabilità
L'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese
a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.
TITOLO IV
SOLIDARIETÀ
ARTICOLO II-87
Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa
Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione
e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni e prassi
nazionali.
ARTICOLO II-88
Diritto di negoziazione e di azioni collettive
I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto
dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai
livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi,
compreso lo sciopero.
ARTICOLO II-89
Diritto di accesso ai servizi di collocamento
Ogni persona ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.
ARTICOLO II-90
Tutela in caso di licenziamento ingiustificato
Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al
diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.
ARTICOLO II-91
Condizioni di lavoro giuste ed eque
1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo
giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.
ARTICOLO II-92
Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro
Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età
in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.
I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed
essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo
fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.
ARTICOLO II-93
Vita familiare e vita professionale
1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.
2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni persona ha il diritto di essere
tutelata contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a
un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.
ARTICOLO II-94
Sicurezza sociale e assistenza sociale
1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi
sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia,
oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto dell’Unione e le legislazioni
e prassi nazionali.
2. Ogni persona che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni
di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.
3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto
all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano
di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell’Unione e le legislazioni e prassi nazionali.
ARTICOLO II-95
Protezione della salute
Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni
stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione
è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.
ARTICOLO II-96
Accesso ai servizi d'interesse economico generale
Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso
ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente alla Costituzione.
WMA International Code of Medical Ethics (Tokyo 2004)
Il New York Times dà grande risalto al problema etico delle cellule staminali.
NYT
8 feb. 2005. Il creatore di Dolly riceve dal Governo britannico il permesso per la clonazione umana.
Dolly
20 novembre 2004. Il divieto della clonazione umana sta per finire?
Nazioni Unite
12 novembre. Per favore, signori delle Nazioni Unite, state attenti a quello che fate!
Nazioni Unite
11 novembre. I legislatori del Massachussets stanno valutando la possibile utilizzazione delle cellule staminali
embrionarie.
Massachussets
1 novembre 2004. Le questioni etiche sono spesso all'avanguardia delle nuove frontiere della ricerca biologica.
ricerca ed etica
29 ottobre 2004. Il governo spagnolo autorizza la ricerca su cellule staminali ottenute da embrioni congelati.
staminali da embrioni
26 ottobre. Il parere dei vescovi cattolici americani sulle cellule staminali. Clicca
qui
16 ottobre 2004. Bioetica e ricerca sulle cellule staminali embrionarie.
clicca qui
17 settembre 2004. La Gran Bretagna vuole sentenze più severe per i delitti compiuti sotto l'influenza dell'
alcool
14 ottobre 2004. Sulla pena di morte per i minori, aspro dibattito alla Corte Suprema degli Stati Uniti.
pena di morte
personal injuries
lesioni personali (CH)
20 novembre 2004. Anche agli epilettici l'indennità di accompagnamento.
Cass.
OMISSIONE DI SOCCORSO.
Legge 9 aprile 2003, n. 72
Modifiche al codice penale e al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso
La Camera dei deputati
ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Al primo comma dell'articolo 593 del codice penale, le parole:
"è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila" sono sostituite
dalle seguenti: "è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro".
Art. 2.
1. All'articolo 189 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Chiunque,
nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente,
con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentocinquanta
euro a mille euro. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione
della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI"; b) il comma
6 è sostituito dal seguente: "6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1,
in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di
fermarsi, è punito con la reclusione da tre mesi tre anni. Si applica la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del
titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281,
282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo
codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche
al di fuori dei limiti di pena ivi previsti"; c) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Chiunque, nelle
condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei
mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI"; d) dopo il comma 8 è inserito il
seguente: "8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive
al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni
di cui al terzo periodo del comma 6".
Art. 3.
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.
274, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole:
"593, primo e secondo comma," sono soppresse; b) al comma 2, lettera q), le parole "e 189, comma
6," sono soppresse.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 aprile 2003
CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
il danno biologico
Comitato Nazionale per la Bioetica
Bioethics Resources
Legge 6/2004
sull'amministratore di sostegno e modifiche al codice civile.
Procreazione medicalmente assistita
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