Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio
Art. 84 Età
I minori di età non possono contrarre matrimonio.
Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità
psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto
emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto sedici anni.
Il decreto è comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori
e al tutore.
Contro il decreto può essere proposto reclamo, con ricorso alla corte
d'appello, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione.
La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera
di consiglio.
Il decreto acquista efficacia quando è decorso il termine previsto nel
quarto comma, senza che sia stato proposto reclamo.
Art. 85 Interdizione per infermità di mente
Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente (116,
117, 119, 414 e seguenti).
Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero
può richiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza
che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).
Art. 86 Libertà di stato
Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente
(65, 116, 117, 124, c.p. 556).
Art. 87 Parentela, affinità, adozione e affiliazione
Non possono contrarre matrimonio fra loro:
l) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali;
2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;
3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in
cui l'affinità deriva dal matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti
civili;
5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
7) i figli adottivi della stessa persona;
8) l'adottato e i figli dell'adottante;
9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge
dell'adottato.
I divieti contenuti nei nn. 6, 7, 8 e 9 sono applicabili all'affiliazione.
I divieti contenuti nei nn. 2 e 3 si applicano anche se il rapporto
dipende da filiazione naturale.
Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera
di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai nn. 3 e 5, anche se si tratti
di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal n. 4 quando l'affinità
deriva da matrimonio dichiarato nullo.
Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.
Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'art.
84.
Art. 88 Delitto
Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una
è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra (116, 117).
Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura,
si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.
Art. 89 Divieto temporaneo di nuove nozze
Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo
scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto
i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base
all'art. 3, n. 2, lett. b) ed f), della L. 1° dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato
nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.
Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico
ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza
passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie, nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento
o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'art.
84 e del comma quinto dell'art. 87.
Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.
Art. 90 Assenza del minore
Con il decreto di cui all'art. 84 il tribunale o la corte di
appello nominano, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nella stipulazione delle convenzioni
matrimoniali.
Art. 91 Diversità di razza o di nazionalità (abrogato)
Art. 92 Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali (omissis)
SEZIONE II
Delle formalità preliminari del matrimonio
Art. 93 Pubblicazione
La celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalla pubblicazione
fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile.
La pubblicazione consiste nell'affissione alla porta della casa comunale
di un atto dove si indica il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita e la residenza degli sposi, se essi siano
maggiori o minori di età, nonché il luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L'atto deve anche indicare il nome del padre
e il nome e il cognome della madre degli sposi, salvi i casi in cui la legge vieta questa menzione (115, 138).
Art. 94 Luogo della pubblicazione
La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile
del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi.
Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche
nel comune della precedente residenza.
L'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede
a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi. Essi devono trasmettere all'ufficiale
dello stato civile richiedente il certificato dell'eseguita pubblicazione.
Art. 95 Durata della pubblicazione
L'atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa comunale
almeno per otto giorni, comprendenti due domeniche successive (100, 115, 138).
Art. 96 Richiesta della pubblicazione
La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da
persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico (81, 135).
Art. 97 Documenti per la pubblicazione
Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello stato
civile un estratto per riassunto dell'atto di nascita di entrambi gli sposi, nonché ogni altro documento necessario a provare
la libertà degli sposi.
Coloro che esercitano o hanno esercitato la potestà debbono dichiarare
all'ufficiale di stato civile al quale viene rivolta la richiesta di pubblicazione, sotto la propria personale responsabilità,
che gli sposi non si trovano in alcuna delle condizioni che impediscono il matrimonio a norma dell'art. 87, di cui
debbono prendere conoscenza attraverso la lettura chiara e completa fatta dall'ufficiale di stato civile, con ammonizione
delle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci.
La dichiarazione prevista al comma precedente è resa e sottoscritta
dinanzi all'ufficiale di stato civile ed autenticata dallo stesso. Si applicano le disposizioni degli artt. 20, 24 e 26 della
L. 4 gennaio 1968, n. 15.
In difetto della dichiarazione prevista nel secondo comma, l'ufficiale
di stato civile accerta d'ufficio, esclusivamente mediante esame dell'atto integrale di nascita, l'assenza di impedimento
di parentela o di affinità a termini e per gli effetti di cui all'art. 87.
Qualora i richiedenti non presentino i documenti necessari, l'ufficiale
di stato civile provvede su loro domanda a richiederli.
(l) Articolo cosi modificato dalla L. 19 maggio 1971, n. 423 e successivamente
dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.
Art. 98 Rifiuto della pubblicazione
L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla
pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto (112,138).
Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera
di consiglio, sentito il pubblico ministero (Cod. Proc. Civ. 737 e seguenti).
Art. 99 Termine per la celebrazione del matrimonio
Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo
compiuta la pubblicazione.
Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi,
la pubblicazione si considera come non avvenuta.
Art. 100 Riduzione del termine e omissione della pubblicazione
Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile
emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione.
In questo caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione.
Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime,
l'omissione della pubblicazione, quando venga presentato un atto di notorietà con il quale quattro persone, ancorché parenti
degli sposi, dichiarano con giuramento, davanti al pretore del mandamento di uno degli sposi, di ben conoscerli, indicando
esattamente il nome e cognome, la professione e la residenza dei medesimi e dei loro genitori, e assicurano sulla loro coscienza
che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli artt. 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.
Il pretore deve far precedere all'atto di notorietà la lettura di detti
articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze.
Quando è stata autorizzata la omissione della pubblicazione, gli sposi,
per essere ammessi alla celebrazione del matrimonio, devono presentare all'ufficiale dello stato civile, insieme col decreto
di autorizzazione, gli atti previsti dall'art. 97.
Art. 101 Matrimonio in imminente pericolo di vita
Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale
dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza l'assenso al matrimonio,
se questo è richiesto, purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa (86,
87).
L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio il modo
con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita (Cod. Nav. 204, 834).
SEZIONE III
Delle opposizioni al matrimonio
Art. 102 Persone che possono fare opposizione
I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali
entro il terzo grado (76) possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione.
Se uno degli sposi è soggetto a tutela (343 e seguenti) o a cura (390
e seguenti), il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al curatore.
Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che
vuole contrarre un altro matrimonio.
Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all'art. 89,
il diritto di opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto (149), ai parenti del precedente marito e,
se il matrimonio fu dichiarato nullo (117 e seguenti), a colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di
lui.
Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se
sa che vi osta un impedimento o se gli consta l'infermità di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell'età,
non possa essere promossa l'interdizione (414 e seguenti).
Art. 103 Atto di opposizione
L'atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all'opponente
il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale
L'atto deve essere notificato nella forma della citazione (Cod. Proc.
Civ. 137, 163) agli sposi e all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale il matrimonio deve essere celebrato.
Art. 104 Effetti dell'opposizione
L'opposizione fatta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalla legge,
sospende la celebrazione del matrimonio sino a che con sentenza passata in giudicato sia rimossa l'opposizione.
Se l'opposizione è respinta, l'opponente, che non sia un ascendente
o il pubblico ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni.
Art. 105 Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali (omissis)
SEZIONE IV
Della celebrazione del matrimonio
Art. 106 Luogo della celebrazione
Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale
(110) davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione (94, 109).
Art. 107 Forma della celebrazione
Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla
presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli artt. 143, 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti
personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e
di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.
L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.
Art. 108 Inapponibilità di termini e condizioni
La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito
e in moglie non può essere sottoposta ne a termine ne a condizione (1353).
Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l'ufficiale dello
stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Se ciò nonostante il matrimonio è celebrato, il termine e
la condizione si hanno per non apposti (138).
Art. 109 Celebrazione in un comune diverso
Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un
comune diverso da quello indicato nell'art. 106, l'ufficiale dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel
primo comma dell'art. 99, richiede per iscritto l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.
La richiesta è menzionata nell'atto di celebrazione e in esso inserita.
Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale davanti al quale esso fu celebrato invia, per la trascrizione,
copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui fu fatta la richiesta.
Art. 110 Celebrazione fuori della casa comunale
Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato
all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario
nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio
secondo l'art. 107.
Art. 111 Celebrazione per procura
I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito
delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura.
La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno degli
sposi risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l'altro sposo.
L'autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
La procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale il
matrimonio si deve contrarre.
La procura deve essere fatta per atto pubblico (2699); i militari e
le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite.
Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta
giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata.
La coabitazione, anche temporanea dopo la celebrazione del matrimonio,
elimina gli effetti della revoca della procura, ignorata dall'altro coniuge al momento della celebrazione.
Art. 112 Rifiuto della celebrazione
L'ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del
matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge.
Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l'indicazione dei
motivi (98,138).
Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale che provvede in camera
di consiglio, sentito il pubblico ministero (Cod. Proc. Civ. 737 e seguenti).
Art. 113 Matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello
stato civile
Si considera celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile il matrimonio
che sia stato celebrato dinanzi a persona la quale, senza avere la qualità di ufficiale dello stato civile, ne esercitava
pubblicamente le funzioni, a meno che entrambi gli sposi, al momento della celebrazione, abbiano saputo che la detta persona
non aveva tale qualità.
Art. 114 Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali (omissis)
SEZIONE V
Del matrimonio dei cittadini in paese straniero e degli stranieri nello Stato
Art. 115 Matrimonio del cittadino all'estero
Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima
di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite (84 e seguenti).
La pubblicazione deve anche farsi nello Stato a norma degli artt. 93,
94 e 95. Se il cittadino non risiede nello Stato, la pubblicazione si fa nel comune dell'ultimo domicilio (43).
Art. 116 Matrimonio dello straniero nello Stato
Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare
all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta
le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio.
Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli
artt. 85, 86, 87, nn.1, 2 e 4, 88 e 89.
Lo straniero che ha domicilio o residenza nello Stato deve inoltre far
fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice (93 e seguenti).
SEZIONE VI
Della nullità del matrimonio
Art. 117 Matrimonio contratto con violazione degli artt. 84, 86,
87 e 88
Il matrimonio contratto con violazione degli artt. 86, 87 e 88 può essere
impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse
legittimo e attuale (125,127).
Il matrimonio contratto con violazione dell'art. 84 può essere
impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento può essere proposta
personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età. La domanda, proposta dal genitore o dal
pubblico ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore età ovvero
vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la volontà del minore di mantenere in vita il vincolo
matrimoniale.
Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere impugnato
finché dura l'assenza.
Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l'autorizzazione ai sensi
del quarto comma dell'art. 87, il matrimonio non può essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione.
La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche
nel caso di nullità del matrimonio previsto dall'art. 68.
Art. 118 (abrogato)
Art. 119 Interdizione
Il matrimonio di chi è stato interdetto per infermità di mente può essere
impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio,
vi era già sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione è stata pronunziata posteriormente ma
l'infermità esisteva al tempo del matrimonio. Può essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona che
era interdetta.
L'azione non può essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi
è stata coabitazione per un anno.
Art. 120 Incapacità di intendere o di volere
Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque
non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento
della celebrazione del matrimonio.
L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno
dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali.
Art. 121 (abrogato)
Art. 122 Violenza ed errore
Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso
è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo.
Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il
cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell'altro
coniuge.
L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti
le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se l'avesse esattamente conosciute
e purché l'errore riguardi:
l) l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o
deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale;
2) l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla
reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio.
L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile;
3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;
4) la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti
concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la
condanna sia divenuta irrevocabile;
5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto
in errore, purché vi sia stato disconoscimento ai sensi dell'art. 233, se la gravidanza è stata portata a termine.
L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno
dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore.
Art. 123 Simulazione
Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli
sposi abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti.
L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione
del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima.
Art. 124 Vincolo di precedente matrimonio
Il coniuge può in qualunque tempo impugnare il matrimonio dell'altro
coniuge; se si oppone la nullità del primo matrimonio, tale questione deve essere preventivamente giudicata (86, 117).
Art. 125 Azione del pubblico ministero
L'azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo
la morte di uno dei coniugi.
Art. 126 Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio
Quando è proposta domanda di nullità del matrimonio, il Tribunale può,
su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; può ordinarla anche d'ufficio,
se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti.
Art. 127 Intrasmissibilità dell'azione
L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se
non quando il giudizio è già pendente alla morte dell'attore.
Art. 128 Matrimonio putativo
Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido
si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto
in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità
derivante da cause esterne agli sposi.
Gli effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto ai figli
nati o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo, nonché rispetto ai figli nati prima del matrimonio e riconosciuti
anteriormente alla sentenza che dichiara la nullità.
Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo
dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli.
Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i
coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda
da bigamia o incesto.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, i figli nei cui confronti non
si verifichino gli effetti del matrimonio valido, hanno lo stato di figli naturali riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento
è consentito.
Art. 129 Diritti dei coniugi in buona fede
Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto
ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo
di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati
redditi propri e non sia passato a nuove nozze.
Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica
l'art. 155.
Art. 129 bis Responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo
Il coniuge al quale sia imputabile la nullità del matrimonio, è tenuto
a corrispondere all'altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annullato, una congrua indennità, anche in mancanza
di prova del danno sofferto. L'indennità deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimento per tre anni.
E' tenuto altresì a prestare gli alimenti al coniuge in buona fede, sempre che non vi siano altri obbligati.
Il terzo al quale sia imputabile la nullità del matrimonio è tenuto
a corrispondere al coniuge in buona fede, se il matrimonio è annullato, l'indennità prevista nel comma precedente.
In ogni caso il terzo che abbia concorso con uno dei coniugi nel determinare
la nullità del matrimonio è solidalmente responsabile con lo stesso per il pagamento dell'indennità.