CORSO DI MEDICINA LEGALE

Professioni sanitarie

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Art. 348 del Codice penale.Abusivo esercizio di una professione. 
Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione

Sono professioni sanitarie quelle che lo Stato italiano riconosce e che, in forza di un titolo abilitante, svolgono attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.

Alcune professioni sanitarie sono costituite in Ordini e Collegi, con sede in ciascuna delle province del territorio nazionale. Esistono attualmente: Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, Ordini provinciali dei veterinari, Ordini provinciali dei farmacisti, Collegi provinciali delle ostetriche, collegi provinciali degli infermieri professionali (IPASVI) e Collegi provinciali dei tecnici sanitari di radiologia medica (TSRM). In merito ai provvedimenti di tali enti in materia disciplinare, di tenuta degli albi professionali e di elezioni degli organi direttivi, si può presentare ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS).

In Italia, l’esercizio delle professioni sanitarie è consentito anche a chi abbia conseguito all’estero i titoli di studio e di abilitazione previsti, previo riconoscimento da parte del Ministero della salute.

A coloro che, acquisito in Italia un titolo professionale dell’area sanitaria, intendono esercitare la propria professione all’estero, il Ministero della salute rilascia, su richiesta dell’interessato, un attestato di conformità della formazione conseguita ai requisiti previsti dalle direttive comunitarie.

riconoscimento dei diplomi

Ministero della Salute

Il testo precedente e quello che segue sono tratti dal sito ufficiale del Ministero della Salute, a cui si rinvia per ulteriori  eventuali informazioni.

PROFESSIONI SANITARIE

Professione Principali rif. normativi
Farmacista D. Lgs. 08.08.1991, n. 258
(G.U. 16.08.1991, n. 191)
Medico chirurgo D. Lgs. 17.08.1999, n. 368
(G.U. 23.10.1999, n. 250, S.O.)
Odontoiatra L. 24.07.1985, n. 409
(G.U.13.08.195, n. 190, S.O.)
Veterinario L. 08.11.1984, n. 750
(G.U. 10.11.1984, n. 310)
Altri riferimenti normativi:
  • T.U. delle leggi sanitarie del 1934;
  • D.M. 28.11.2000, pubblicato nella G.U. 23.01.01 n.18, S.O.
  • Direttiva comunitaria 2001/19/CE del 14.05.2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 31.07.2001, serie L n. 206, in corso di recepimento


Professione Rif. normativo Profilo
PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROF. SANITARIA OSTETRICA
Infermiere D.M. 14.09.1994, n. 739
(G.U. 09.01.1995, n. 6)
Ostetrica /o D.M. 14.09.1994, n. 740
(G.U. 09.01.1995, n. 6)
Infermiere Pediatrico D.M. 17.01.1997, n. 70
(G.U. 27.03.1997, n. 72)
PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE
Podologo D.M. 14.09.1994, n. 666
(G.U. 03.12.1994, n. 283)
Fisioterapista D.M. 14.09.1994, n. 741
(G.U. 09.01.1995, n. 6)
Logopedista D.M. 14.09.1994, n. 742
(G.U. 09.01.1995, n. 6)
Ortottista – Assistente di Oftalmologia D.M. 14.09.1994, n. 743
(G.U. 09.01.1995, n. 6)
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva D.M. 17.01.1997, n. 56
(G.U. 14.03.1997, n. 61)
Tecnico Riabilitazione Psichiatrica D.M. 29.03.2001, n.182
(G.U. 19.05.2001, n.115)
Terapista Occupazionale D.M. 17.01.1997, n. 136
(G.U. 25.05.1997, n. 119)
Educazione Professionale D.M. 08.10.1998, n.520
(G.U. 28.04.1999, N. 98)
PROFESSIONI TECNICO SANITARIE
Area Tecnico - diagnostica
Tecnico Audiometrista D.M. 14.09.1994, n. 667
(G.U. 03.12.1994, n. 283)
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico D.M. 14.09.1994, n. 745
(G.U. 09.01.1995, n. 6)
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica D.M. 14.09.1994, n. 746
(G.U. 09.01.1995, n. 6)
Tecnico di Neurofisiopatologia D.M. 15.03.1995, n. 183
(G.U. 20.05.1995, n. 116)
Area Tecnico – assistenziale
Tecnico Ortopedico D.M. 14.09.1994, n. 665
(G.U. 03.12.1994, n. 283)
Tecnico Audioprotesista D.M. 14.09.1994, n. 668
(G.U. 03.12.1994, n. 283)
Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare D.M. 27.07.1998, n. 316
(G.U. 01.09.1998, n. 203)
Igienista Dentale D.M. 15.03.1999, n. 137
(G.U. 18.05.1999, n. 114)
Dietista D.M. 14.09.1994, n. 744
(G.U. 09.01.1995, n. 6)
PROFESSIONI TECNICHE DELLA PREVENZIONE
Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro D.M. 17.01.1997, n. 58
(G.U. 14.03.1997, n. 61)
Assistente Sanitario D.M. 17.01.1997, n. 69
(G.U. 27.03.1997, n. 72)
Altri riferimenti normativi:
  • Art. 6, comma 3, D. Lgs 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
  • L. 10.08.2000, n. 251;
  • L 26.02.1999, n. 42;
  • L. 08.01.2002, n.1;
  • D.M. 29.03.2001, Definizione delle figure professionali, ecc., pubblicato nella G. U. 23.05.2001, n. 118;
  • D.M. 02.04.2001 , Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie, pubblicato sul S. O. n.136, G.U. 05.06.2001, n.128.

ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Professione Riferimenti normativi Profilo
Ottico R.D.31.05.1928, n. 1339, art. 12.
Odontotecnico R.D.31.05.1928, n. 1339, art. 11.
Altri riferimenti normativi:
  • D.M 28.10.1992, pubblicato nella G.U. 11.11.1992, n. 266;
  • D.M 23.04.1992, pubblicato nella G.U. 18.06.1992, n. 142.

Nota. Per leggere il provvedimento legislativo che ti interessa, vai su Google e batti nome e numero e data del provedimento. Non cercarlo sulla Gazzetta ufficiale.

esercizio professionale

L 10/08/2000 Num.251

Legge 10 agosto 2000, n. 251 (in Gazz. Uff., 6 settembre, n. 208). -
Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonchè della professione ostetrica.

Art. 1.
Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica.

1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonchè dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni infermieristico-ostetriche al fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al processo di aziendalizzazione nel Servizio sanitario nazionale, all'integrazione dell'organizzazione del lavoro della sanità in Italia con quelle degli altri Stati dell'Unione europea.
3. Il Ministero della sanità, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana linee guida per:
a) l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni;
b) la revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

Art. 2.
Professioni sanitarie riabilitative.

1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, alla realizzazione del diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale, con l'obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell'Unione europea.

Art. 3.
Professioni tecnico-sanitarie.

1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della sanità.
2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell'area tecnico-sanitaria, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, al diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale con l'obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell'Unione europea.

Art. 4.
Professioni tecniche della prevenzione.

1. Gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione svolgono con autonomia tecnico-professionale attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria. Tali attività devono comunque svolgersi nell'ambito della responsabilità derivante dai profili professionali.
2. I Ministeri della sanità e dell'ambiente, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emanano linee guida per l'attribuzione in tutte le aziende sanitarie e nelle agenzie regionali per l'ambiente della diretta responsabilità e gestione delle attività di competenza delle professioni tecniche della prevenzione.

Art. 5.
Formazione universitaria.

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127, individua con uno o più decreti i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni di cui agli articoli 1,2, 3 e 4 della presente legge, in possesso di diploma universitario o di titolo equipollente per legge.
2. Le università nelle quali è attivata la scuola diretta a fini speciali per docenti e dirigenti di assistenza infermieristica sono autorizzate alla progressiva disattivazione della suddetta scuola contestualmente alla attivazione dei corsi universitari di cui al comma 1.

Art. 6.
Definizione delle professioni e dei relativi livelli di inquadramento.

1. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti i pareri del Consiglio superiore di sanità e del comitato di medicina del Consiglio universitario nazionale, include le diverse figure professionali esistenti o che saranno individuate successivamente in una delle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4.
2. Il Governo, con atto regolamentare emanato ai sensi dell'art.18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'art. 19 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.517, definisce la disciplina concorsuale, riservata al personale in possesso degli specifici diplomi rilasciati al termine dei corsi universitari di cui all'art. 5, comma 1, della presente legge, per l'accesso ad una nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario, alla quale si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l'accesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le regioni possono istituire la nuova ualifica di dirigente del ruolo sanitario nell'ambito del proprio bilancio, operando con modificazioni compensative delle piante organiche su proposta delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

Art. 7.
Disposizioni transitorie.

1. Al fine di migliorare l'assistenza e per la qualificazione delle risorse le aziende sanitarie possono istituire il servizio dell'assistenza infermieristica ed ostetrica e possono attribuire l'incarico di dirigente del medesimo servizio. Fino alla data del compimento dei corsi universitari di cui all'art. 5 della presente legge l'incarico, di durata triennale rinnovabile, è regolato da contratti a tempo determinato, da stipulare, nel limite numerico indicato dall'art. 15-septies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dal direttore generale con un appartenente alle professioni di cui all'art. 1 della presente legge, attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione professionale predeterminati. Gli incarichi di cui al presente articolo comportano l'obbligo per l'azienda di sopprimere un numero pari di posti di dirigente sanitario nella dotazione organica definita ai sensi della normativa vigente. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni del comma 4 del citato art. 15-septies. Con specifico atto d'indirizzo del Comitato di settore per il comparto sanità sono emanate le direttive all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) per la definizione, nell'ambito del contratto collettivo nazionale dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, del trattamento economico dei dirigenti nominati ai sensi del presente comma nonchè delle modalità di conferimento, revoca e verifica dell'incarico.
2. Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente, con modalità analoghe a quelle previste dal comma 1, per le professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42, nelle regioni nelle quali sono emanate norme per l'attribuzione della funzione di direzione relativa alle attività della specifica area professionale.
3. La legge regionale che disciplina l'attività e la composizione del Collegio di direzione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, prevede la partecipazione al medesimo Collegio dei dirigenti aziendali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

A coloro che esercitano una professione sanitaria spettano alcuni obblighi, tra cui quello di cooperare con l'Autorità sanitaria, con l'Autorità giudiziaria,  con la Polizia giudiziaria, e altri obblighi amministrativi (obbligo di senuncia, di referto, di segnalazioni, ecc.

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