CORSO DI MEDICINA LEGALE

Organizzazione sanitaria

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I primi abbozzi di un sistema sanitario sorsero più di un secolo fa, attraverso l’organizzazione di lavoratori, che si riunirono per fronteggiare le spese mediche in caso di necessità. Il carattere di tali organizzazioni era di natura assicurativa, nel senso che, verso il pagamento di un premio, l’ente si impegnava a pagare e/o garantire l’assistenza medica quando il rischio tutelato (la malattia) si verificasse. Ne è testimonianza anche il nome di tali enti, come il più grande, l’INAM (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro le Malattie) che assicurava i lavoratori del settore privato. Tali enti si moltiplicarono, fino ad assicurare oltre il 90% della popolazione. Le prestazioni erogate erano anche di tipo economico (indennità di malattia e maternità).

Negli anni ’70 gli enti mutualistici entrarono in una irreversibile crisi, non solo economica. Fu deciso di passare dal sistema assicurativo al sistema assistenziale, e con la legge 833/1978 sorse il Servizio Sanitario Nazionale, che, in ottemperanza anche dei precetti costituzionali, garantiva cure gratuite per tutta la popolazione residente. Secondo l’art. 1 della legge, “il SSN è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione”. Furono istituite le USL (Unità Sanitaria Locale) con il compito di erogare l’assistenza, e di provvedere alla prevenzione e alla riabilitazione, e anche ad alcune certificazioni di carattere medico- legale.

Questo generoso tentativo si scontrò presto con le inevitabili difficoltà economiche, cosicché i cittadini furono chiamati a partecipare direttamente alla spesa (ticket). Il sistema venne riformato con il Decreto legislativo 502/1992.

Con tale decreto, si assegnarono allo Stato le seguenti funzioni:              legiferazione, programmazione, finanziamento, negoziazione accordi di lavoro, tariffe delle prestazioni convenzionate, fissazione del prezzo dei farmaci. Alle Regioni furono assegnate queste funzioni: legiferazione secondo i principi fissati dallo Stato, programmazione dello sviluppo dei servizi, finanziamento e controllo delle USL, nuove funzioni di imposizione fiscale. Le USL furono molto ridotte di numero e trasformate in ASL (Aziende sanitarie locali), con un proprio bilancio, governate da un Direttore Generale, che si avvale di un Direttore Sanitario e di un Direttore Amministrativo, e di alcuni organi collegiali. Alcuni grandi ospedali e policlinici universitari costituiscono ASL autonome. Le ASL hanno il compito di erogare i servizi sanitari.

Il governo centrale è il “garante” del diritto alla salute degli individui: sono stati, pertanto, definiti i livelli essenziali    di assistenza, a cui ciascun cittadino ha diritto,            indipendentemente dalla regione in cui vive. Tre macroaree di intervento sono state definite: assistenza collettiva sanitaria in ambiente di lavoro, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera. Al Governo centrale rimangono la programmazione sanitaria (Piano Sanitario Nazionale), l’indicazione delle risorse, il finanziamento, il controllo.

Al governo regionale rimangono la funzione legislativa regionale, la

funzione esecutiva (Piano sanitario regionale), la allocazione delle risorse ad ASL ed ospedali, il controllo sui servizi.

 

La tendenza attuale è quella verso una progressiva regionalizzazione del SSN. Rimane molto serio il problema della spesa sanitaria.

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

L. 833/1978

D. Leg.vo 502/1992 aggiornato

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