Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17-1-2004
(tratto da http://www.gazzettaufficiale.it/)
testo in vigore dal: 1-2-2004
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Obiettivi e finalità)
1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione
e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.
2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della
pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di
uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) "accessibilità": la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei
limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni,
anche da parte di coloro che a causa di disabilitànecessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
b) "tecnologie assistive": gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware
e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni
e ai servizi erogati dai sistemi informatici.
Art. 3.
(Soggetti erogatori)
1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie
di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende
di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi
informatici.
2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per l'accessibilità non si applicano ai
sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare
parte persone disabili.
Art. 4.
(Obblighi per l'accessibilità)
1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, per l'acquisto di beni e per la
fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 11 costituiscono
motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione
del bene o del servizio. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilità o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura
di servizi non accessibili è adeguatamente motivata.
2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per
la realizzazione e la modifica di siti INTERNET quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti
dal decreto di cui all'articolo 11. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11,
in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il
rispetto dei requisiti di accessibilità, con l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del medesimo decreto.
3. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di beni e servizi informatici
destinati all'utilizzo da parte di lavoratori disabili o del pubblico, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro,
è subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilitàstabiliti dal decreto di cui all'articolo
11.
4. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione
hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione
alle mansioni effettivamente svolte. Ai datori di lavoro privati si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma
1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68.
5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma 4, nell'ambito delle disponibilità
di bilancio.
Art. 5.
(Accessibilità degli strumenti didattici e formativi)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato
nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le associazioni
di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie su supporto digitale
degli strumenti didattici fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno, nell'ambito delle
disponibilità di bilancio.
Art. 6.
(Verifica dell'accessibilità su richiesta)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie valuta su
richiesta l'accessibilitàdei siti INTERNET o del materiale informatico prodotto da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo
3.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 10 sono individuati:
a) le modalità con cui può essere richiesta la valutazione;
b) i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai costi dell'operazione;
c) il marchio o logo con cui è reso manifesto il possesso del requisito dell'accessibilità;
d) le modalità con cui può essere verificato il permanere del requisito stesso.
Art. 7.
(Compiti amministrativi)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, anche avvalendosi
del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39, come sostituito dall'articolo 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:
a) effettua il monitoraggio dell'attuazione della presente legge;
b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle disposizioni
della presente legge;
c) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato i
requisiti tecnici indicati dal decreto di cui all'articolo 11, si sono anche meritoriamente distinti per l'impegno nel perseguire
le finalità indicate dalla presente legge;
d) promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento e alla diffusione delle tecnologie assistive e per l'accessibilità;
e) promuove, con le altre amministrazioni interessate, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'erogazione di finanziamenti
finalizzati alla diffusione tra i disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici dotati di configurazioni
particolari e al sostegno di progetti di ricerca nel campo dell'innovazione tecnologica per la vita indipendente e le pari
opportunità dei disabili;
f) favorisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e con il Ministro per le pari opportunità, lo scambio di esperienze e di proposte fra associazioni di disabili, associazioni
di sviluppatori competenti in materia di accessibilità, amministrazioni pubbliche, operatori economici e fornitori di hardware
e software, anche per la proposta di nuove iniziative;
g) promuove, di concerto con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e
della ricerca e per i beni e le attivitàculturali, iniziative per favorire l'accessibilità alle opere multimediali, anche
attraverso specifici progetti di ricerca e sperimentazione con il coinvolgimento delle associazioni delle persone disabili;
sulla base dei risultati delle sperimentazioni sono indicate, con decreto emanato di intesa dai Ministri interessati, le regole
tecniche per l'accessibilità alle opere multimediali;
h) definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, gli obiettivi di accessibilità delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi
informatici, nonché l'introduzione delle problematiche relative all'accessibilità nei programmi di formazione del personale.
2. Le regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano sull'attuazione da parte dei propri uffici
delle disposizioni della presente legge.
Art. 8.
(Formazione)
1. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle attività di cui al comma 4 dell'articolo
7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione, e nell'ambito delle attività per l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui all'articolo
27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie di studio a carattere fondamentale
le problematiche relative all'accessibilità e alle tecnologie assistive.
2. La formazione professionale di cui al comma 1 è effettuata con tecnologie accessibili.
3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, predispongono
corsi di aggiornamento professionale sull'accessibilità.
Art. 9.
(Responsabilità)
1. L'inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità
disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità
penali e civili previste dalle norme vigenti.
Art. 10.
(Regolamento di attuazione)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:
a) i criteri e i principi operativi e organizzativi generali per l'accessibilità;
b) i contenuti di cui all'articolo 6, comma 2;
c) i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno reso nota l'accessibilità
dei propri siti e delle proprie applicazioni informatiche;
d) i controlli esercitabili sui soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previa consultazione con le associazioni delle persone
disabili maggiormente rappresentative, con le associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità e di produttori
di hardware e software e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi
entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
Art. 11.
(Requisiti tecnici)
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie, consultate le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con proprio decreto stabilisce,
nel rispetto dei criteri e dei principi indicati dal regolamento di cui all'articolo 10:
a) le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità;
b) le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti INTERNET,
nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine.
Art. 12.
(Normative internazionali)
1. Il regolamento di cui all'articolo 10 e il decreto di cui all'articolo 11 sono emanati osservando le
linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive sull'accessibilità dell'Unione europea,
nonché nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e
privati, anche internazionali, operanti nel settore.
2. Il decreto di cui all'articolo 11 è periodicamente aggiornato, con la medesima procedura, per il tempestivo
recepimento delle modifiche delle normative di cui al comma 1 e delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3978):
Presentato dal Ministro senza portafoglio per l'innovazione e le tecnologie (Stanca), dal Ministro senza portafoglio per
la funzione pubblica (Mazzella), dal Ministro senza portafoglio per le pari opportunità (Prestigiacomo) e dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali (Maroni) il 15 maggio 2003.
Assegnato alla IX commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede referente, il 26 maggio 2003 con pareri delle
commissioni I, V, VII, VIII, X, XI, XII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla IX commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), il 19 giugno 2003, 1° luglio 2003, 23, 24, 30 settembre
2003 e 1°, 7, 14 e 15 ottobre 2003.
Esaminato in aula il 15 ottobre 2003 ed approvato il 16 ottobre 2003 in un testo unificato con A.C. 232 (on. Piscitello),
A.C. 494 (on. Bono), A.C. 2950 (on. Jannone), A.C. 3486 (on. Campa e on. Calmieri), A.C. 3713 (on. Labate), A.C. 3845 (on.
Zanella), A.C. 3846 (on. Di Teodoro), A.C. 3862 (on. Lusetti).
Senato della Repubblica (atto n. 2546):
Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede deliberante, il 28 ottobre 2003 con parere delle
commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 8ª commissione (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede deliberante, il 10 dicembre 2003 ed approvato
il 17 dicembre 2003.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma
3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 della Costituzione è il seguente:
«Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la
uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.».
Nota all'art. 3:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole
di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni,
le province, i comuni, le comunitàmontane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi
case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300.».
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili),
è il seguente:
«1. Attraverso le convenzioni di cui all'art. 11, gli uffici competenti possono concedere ai datori di lavoro privati,
sulla base dei programmi presentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 del presente articolo:
a) omissis;
b) omissis;
c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato
alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento
di tecnologie di tele-lavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione
lavorativa del disabile.».
Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n.
421), come modificato dall'art. 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), è il seguente:
«1. è istituito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri per l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con autonomia tecnica,
funzionale, amministrativa, contabile e finanziaria e con indipendenza di giudizio.».
Note all'art. 8:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche
dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura
di genere della pubblica amministrazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali
in materia di pubblica amministrazione):
«8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell'art.
117, sesto comma, della Costituzione e dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per introdurre nella disciplina
vigente le norme necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:
a)-f) omissis;
g) alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;».
Note all'art. 9:
- Si trascrive il testo vigente degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 21 (Responsabilità dirigenziale). - 1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive
imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo,
l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può,
inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'art. 23, ovvero recedere dal rapporto
di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
2. [Abrogato].
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere
diplomatica e prefettizia e delle Forze armate.
«Art. 55 (Sanzioni disciplinari e responsabilita). - 1. Per i dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, resta ferma la disciplina
attualmente vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche.
2. Ai dipendenti di cui all'art. 2, comma 2, si applicano l'art. 2106 del codice civile e l'art. 7, commi primo, quinto
e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 53, comma 1, e ferma restando la definizione dei doveri del dipendente ad
opera dei codici di comportamento di cui all'art. 54, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai
contratti collettivi.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo,
istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura,
il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente.
5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione
scritta dell'addebito al dipendente, che viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di
un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla
convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni.
6. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile può essere ridotta, ma in tal caso non è più suscettibile di
impugnazione.
7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione della sanzione,
il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, può impugnarla
dinanzi al collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio emette la sua decisione entro
novanta giorni dall'impugnazione e l'amministrazione vi si conforma. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.
8. Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed
è presieduto da un esterno all'amministrazione, di provata esperienza e indipendenza. Ciascuna amministrazione, secondo il
proprio ordinamento, stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le modalità per la periodica designazione di dieci rappresentanti
dell'amministrazione e dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano cinque presidenti. In mancanza
di accordo, l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del tribunale del luogo in cui siede il collegio.
Il collegio opera con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne garantiscono
l'imparzialità.
9. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione che ne regoli
le modalità di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei principi di cui ai precedenti commi.
10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola nei confronti del personale ispettivo tecnico, direttivo,
docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative statali si applicano le norme di cui
agli articoli da 502 a 507 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.».
Note all'art. 10:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del
Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi
a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di
materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) lettera soppressa.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione,
per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali) è il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie
locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega,
dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il
presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il
presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano
le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del
Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente
ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute
dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non
è conferito, dal Ministro dell'interno.».