(Testo approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica il 16 novembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n.294 del 18 dicembre 2000)
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Disciplina della tutela
sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping
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Art. 1.
(Tutela sanitaria delle attività sportive.
Divieto
di doping)
1. L’attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva
e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping,
con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522. Ad essa
si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e della regolarità delle gare e non
può essere svolta con l’ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo
l’integrità psicofisica degli atleti.
2. Costituiscono doping la somministrazione o l’assunzione di farmaci o di sostanze
biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni
patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni
agonistiche degli atleti.
3. Ai fini della presente legge sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci
o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni
patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull’uso dei farmaci, delle sostanze
e delle pratiche indicati nel comma 2.
4. In presenza di condizioni patologiche dell’atleta documentate e
certificate dal medico, all’atleta stesso può essere prescritto specifico trattamento purchè sia attuato secondo le
modalità indicate nel relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle specifiche
esigenze terapeutiche. In tale caso, l’atleta ha l’obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti
la relativa documentazione e può partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purchè ciò non
metta in pericolo la sua integrità psicofisica.
Art. 2.
(Classi delle sostanze dopanti)
1. I farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche,
il cui impiego è considerato doping a norma dell’articolo 1, sono ripartiti, anche nel rispetto delle disposizioni
della Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della citata legge 29 novembre 1995, n. 522, e delle indicazioni
del Comitato internazionale olimpico (CIO) e degli organismi internazionali preposti al settore sportivo, in classi di farmaci,
di sostanze o di pratiche mediche approvate con decreto del Ministro della sanità, d’intesa con il Ministro per i beni
e le attività culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela
della salute nelle attività sportive di cui all’articolo 3.
2. La ripartizione in classi dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente
attive è determinata sulla base delle rispettive caratteristiche chimico-farmacologiche; la ripartizione in classi delle pratiche
mediche è determinata sulla base dei rispettivi effetti fisiologici.
3. Le classi sono sottoposte a revisione periodica con cadenza non superiore a sei mesi e
le relative variazioni sono apportate con le stesse modalità di cui al comma 1.
4. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 3.
(Commissione per la vigilanza ed il controllo sul
doping e per la tutela della salute nelle attività sportive)
1. È istituita presso il Ministero della sanità la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute
nelle attività sportive, di seguito denominata "Commissione", che svolge le seguenti attività:
a) predispone le classi di cui all’articolo 2, comma 1, e procede alla revisione
delle stesse, secondo le modalità di cui all’articolo 2, comma 3;
b) determina, anche in conformità alle indicazioni del CIO e di altri organismi ed
istituzioni competenti, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli anti-doping ed individua le competizioni e
le attività sportive per le quali il controllo sanitario è effettuato dai laboratori di cui all’articolo 4, comma 1,
tenuto conto delle caratteristiche delle competizioni e delle attività sportive stesse;
c) effettua, tramite i laboratori di cui all’articolo 4, anche avvalendosi di
medici specialisti di medicina dello sport, i controlli anti-doping e quelli di tutela della salute, in gara e fuori
gara; predispone i programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping
nelle attività sportive;
d) individua le forme di collaborazione in materia di controlli anti-doping
con le strutture del Servizio sanitario nazionale;
e) mantiene i rapporti operativi con l’Unione europea e con gli organismi internazionali,
garantendo la partecipazione a programmi di interventi contro il doping.
f) può promuovere campagne di informazione per la tutela della salute nelle attività
sportive e di prevenzione del doping, in modo particolare presso tutte le scuole statali e non statali di ogni ordine
e grado, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni
sportive nazionali, le società affiliate, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati, anche avvalendosi delle attività
dei medici specialisti di medicina dello sport.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento
adottato con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione.
3. La Commissione è
composta da:
a) due rappresentanti del Ministero della sanità, uno dei quali con funzioni di presidente;
b) due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;
c) due rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province
autonome;
d) un rappresentante dell’Istituto superiore di sanità;
e) due rappresentanti del CONI;
f) un rappresentante dei preparatori tecnici e degli allenatori;
g) un rappresentante degli atleti;
h) un tossicologo forense;
i) due medici specialisti di medicina dello sport;
l) un pediatra;
m) un patologo clinico;
n) un biochimico clinico;
o) un farmacologo clinico;
p) un rappresentante degli enti di promozione sportiva.
q) un esperto in legislazione farmaceutica.
4. I componenti della Commissione di cui alle lettere f), g) e p) del comma
3 sono indicati dal Ministro per i beni e le attività culturali; i componenti di cui alle lettere h) e n) del
comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei chimici; i componenti di cui alle lettere i), l) ed
m) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri; i componenti
di cui alle lettere o) e q) del comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti.
5. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, e restano in carica per un periodo di quattro anni non rinnovabile.
6. Il compenso dei componenti e le spese per il funzionamento e per l’attività della
Commissione sono determinati, con il regolamento di cui al comma 2, entro il limite massimo di lire 2 miliardi annue.
Art. 4.
(Laboratori per il controllo sanitario
sull’attività
sportiva)
1. Il controllo sanitario sulle competizioni e sulle attività sportive individuate dalla Commissione,
ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), è svolto da uno o più laboratori accreditati dal CIO o da altro
organismo internazionale riconosciuto in base alle disposizioni dell’ordinamento internazionale vigente, sulla base
di una convenzione stipulata con la Commissione. Gli
oneri derivanti dalla convenzione non possono superare la misura massima di lire un miliardo annue. Le prestazioni rese dai
laboratori accreditati non possono essere poste a carico del Servizio sanitario nazionale nè del bilancio dello Stato. I laboratori
di cui al presente articolo sono sottoposti alla vigilanza dell’Istituto superiore di sanità, secondo modalità definite
con decreto del Ministro della sanità, sentito il direttore dell’Istituto, da emanare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
2. I laboratori di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti:
a) effettuano i controlli anti-doping secondo le disposizioni adottate dalla
Commissione ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b);
b) eseguono programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche
utilizzabili a fini di doping nelle attività sportive;
c) collaborano con la Commissione
ai fini della definizione dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo.
3. I controlli sulle competizioni e sulle attività sportive diverse da quelle individuate
ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), sono svolti da laboratori i cui requisiti organizzativi e di funzionamento
sono stabiliti con decreto del Ministro della sanità, sentita la Commissione,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. A decorrere dalla
data della stipulazione delle convenzioni di cui al comma 1, e comunque a decorrere dal centottantesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano le attività del CONI in materia di controllo sul laboratorio
di analisi operante presso il Comitato medesimo.
Art. 5.
(Competenze delle regioni)
1. Le regioni, nell’ambito dei piani sanitari regionali, programmano le attività di
prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive, individuano i servizi competenti, avvalendosi dei dipartimenti
di prevenzione, e coordinano le attività dei laboratori di cui all’articolo 4, comma 3.
Art. 6.
(Integrazione dei regolamenti degli enti sportivi)
1. Il CONI, le federazioni sportive, le società affiliate, le associazioni sportive, gli enti
di promozione sportiva pubblici e privati sono tenuti ad adeguare i loro regolamenti alle disposizioni della presente legge,
prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di doping o di
rifiuto di sottoporsi ai controlli.
2. Le federazioni sportive nazionali, nell’ambito dell’autonomia riconosciuta
loro dalla legge, possono stabilire sanzioni disciplinari per la somministrazione o l’assunzione di farmaci o di sostanze
biologicamente o farmacologicamente attive e per l’adozione o sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da
condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare
le prestazioni agonistiche degli atleti, anche nel caso in cui questi non siano ripartiti nelle classi di cui all’articolo
2, comma 1, a condizione che tali farmaci, sostanze
o pratiche siano considerati dopanti nell’ambito dell’ordinamento internazionale vigente.
3. Gli enti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a predisporre tutti gli atti necessari per
il rispetto delle norme di tutela della salute di cui alla presente legge.
4. Gli atleti aderiscono ai regolamenti di cui al comma 1 e dichiarano la propria conoscenza
ed accettazione delle norme in essi contenute.
5. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione dell’attività
sportiva curano altresì l’aggiornamento e l’informazione dei dirigenti, dei tecnici, degli atleti e degli operatori
sanitari sulle problematiche concernenti il doping. Le attività di cui al presente comma sono svolte senza ulteriori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 7.
(Farmaci contenenti sostanze dopanti)
1. I produttori, gli importatori e i distributori di farmaci appartenenti alle classi farmacologiche
vietate dal CIO e di quelli ricompresi nelle classi di cui all’articolo 2, comma 1, sono tenuti a trasmettere annualmente
al Ministero della sanità i dati relativi alle quantità prodotte, importate, distribuite e vendute alle farmacie, agli ospedali
o alle altre strutture autorizzate di ogni singola specialità farmaceutica.
2. Le confezioni di farmaci di cui al comma 1 devono recare un apposito contrassegno il cui
contenuto è stabilito dalla Commissione, sull’involucro e sul foglio illustrativo, unitamente ad esaurienti informazioni
descritte nell’apposito paragrafo "Precauzioni per coloro che praticano attività sportiva".
3. Il Ministero della sanità controlla l’osservanza delle disposizioni di cui al comma
2 nelle confezioni dei farmaci all’atto della presentazione della domanda di registrazione nazionale, ovvero all’atto
della richiesta di variazione o in sede di revisione quinquennale.
4. Le preparazioni galeniche, officinali o magistrali che contengono principi attivi o eccipienti
appartenenti alle classi farmacologiche vietate indicate dal CIO e a quelle di cui all’articolo 2, comma 1, sono prescrivibili
solo dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile. Il farmacista è tenuto a conservare l’originale della ricetta
per sei mesi.
Art. 8
(Relazione al Parlamento)
1. Il Ministro della sanità presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo
stato di attuazione della presente legge, nonchè sull’attività svolta dalla Commissione.
Art. 9.
(Disposizioni penali)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi
a tre anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce
comunque l’utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste
all’articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni
psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano
diretti a modificare i risultati dei controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze.
2. La pena di cui al comma 1 si applica, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a
chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi previste all’articolo 2, comma 1, non giustificate
da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo, al fine di
alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso a tali
pratiche.
3. La pena di cui ai commi 1 e 2 è aumentata:
a) se dal fatto deriva un danno per la salute;
b) se il fatto è commesso nei confronti di un minorenne;
c) se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente del CONI ovvero di una
federazione sportiva nazionale, di una società, di un’associazione o di un ente riconosciuti dal CONI.
4. Se il fatto è commesso da chi esercita una professione sanitaria, alla condanna
consegue l’interdizione temporanea dall’esercizio della professione.
5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), alla condanna consegue l’interdizione
permanente dagli uffici direttivi del CONI, delle federazioni sportive nazionali, società, associazioni ed enti di promozione
riconosciuti dal CONI.
6. Con la sentenza di condanna è sempre ordinata la confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche
e delle altre cose servite o destinate a commettere il reato.
7. Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi
nelle classi di cui all’articolo 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie
ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla
utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 150 milioni.
Art. 10.
(Copertura finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 3, valutati in lire 2 miliardi
annue, e dell’articolo 4, valutati in lire un miliardo annue, a decorrere dall’anno 2000, sono posti a carico
del CONI. L’importo corrispondente ai predetti oneri è versato dal CONI all’entrata del bilancio dello Stato entro
il 31 marzo di ciascun anno e, in sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. L’importo versato all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1
è riassegnato ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.