CODICE DEONTOLOGICO
DEFINIZIONE
GIURAMENTO PROFESSIONALE
TITOLO I
OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE
-Art. 1 Definizione
-Art. 2 Potestà
disciplinare - Sanzioni
TITOLO II
COMPITI E DOVERI GENERALI DEL MEDICO
CAPO I Indipendenza
e dignità della professione
-Art. 3 Doveri
del medico
-Art. 4 Libertà e indipendenza della professione
-Art. 5 Esercizio dell'attività professionale
-Art. 6
Limiti dell'attività professionale
CAPO II Prestazioni d'urgenza
-Art. 7 Obbligo
di intervento
-Art. 8 Calamità
CAPO III Obblighi peculiari del medico
-Art. 9 Segreto
professionale
-Art.10 Documentazione e tutela dei dati
-Art.11 Comunicazione e diffusione di dati
CAPO IV Accertamenti diagnostici e trattamenti terapeutici
-Art.12 Prescrizione
e trattamento terapeutico
-Art.13 Pratiche non convenzionali - Denuncia di abusivismo
-Art.14 Accanimento diagnostico-terapeutico
-Art.15
Trattamenti che incidono sulla integrità psico-fisica
CAPO V Obblighi professionali
-Art.16 Aggiornamento
e formazione professionale permanente
TITOLO III
RAPPORTI CON IL CITTADINO
CAPO I Regole generali di comportamento
-Art.17 Rispetto
dei diritti del cittadino
-Art.18 Competenza professionale
-Art.19 Rifiuto d'opera professionale
-Art.20 Continuità
delle cure
-Art.21 Documentazione clinica
-Art.22 Certificazione
-Art.23 Cartella clinica
CAPO II Doveri del medico e diritti del cittadino
-Art.24 Libera
scelta del medico e del luogo di cura
-Art.25 Sfiducia del cittadino
-Art.26 Soccorso d'urgenza
-Art.27 Fornitura
di medicinali
-Art.28 Comparaggio
CAPO III Doveri del medico verso i minori, gli anzianie i disabili
-Art.29 Assistenza
CAPO IV Informazione e consenso
-Art.30 Informazioni
al cittadino
-Art.31 Informazione a terzi
-Art.32 Acquisizione del consenso
-Art.33 Consenso del legale rappresentante
-Art.34
Autonomia del cittadino
-Art.35 Assistenza d'urgenza
CAPO V Assistenza ai malati inguaribili
-Art.36 Eutanasia
-Art.37
Assistenza al malato inguaribile
CAPO VI Trapianti
-Art.38 Prelievo
di parti di cadavere
-Art.39 Prelievo di organi e tessuti da persona vivente
CAPO VII Sessualità e riproduzione
-Art.40 Informazione
in materia di sessualità, riproduzionee contraccezione
-Art.41 Interruzione volontaria di gravidanza
-Art.42 Fecondazione
assistita
CAPO VIII Sperimentazione
-Art.43 Interventi
sul genoma e sull'embrione umano
-Art.44 Test genetici predittivi
-Art.45 Sperimentazione scientifica
-Art.46 Ricerca
biomedica e sperimentazione sull'Uomo
-Art.47 Sperimentazione clinica
-Art.48 Sperimentazione sull'animale
CAPO IX Trattamento medico e libertà personale
-Art.49 Obblighi
del medico
-Art.50 Tortura e trattamenti disumani
-Art.51 Rifiuto consapevole di nutrirsi
CAPO X Onorari professionali
-Art.52 Onorari
professionali
CAPO XI Pubblicità in materia sanitaria e informazione al pubblico
-Art.53 Pubblicità
sanitaria
-Art.54 Informazione sanitaria
-Art.55 Scoperte scientifiche
-Art.56 Divieto di patrocinio
TITOLO IV
RAPPORTI CON I COLLEGHI
CAPO I Solidarietà tra medici
-Art.57 Rispetto
reciproco
-Art.58 Rapporti con il medico curante
CAPO II Consulenza
e consulto
-Art.59 Consulenza
e consulto
-Art.60 Divergenza tra curante e consulente
CAPO III Altri rapporti tra medici
-Art.61 Supplenza
-Art.62
Medico curante e ospedaliero
-Art.63 Giudizio clinico - Rispetto della professionalità
CAPO IV Medicina legale
-Art.64 Compiti
e funzioni medico-legali
-Art.65 Visite fiscali
CAPO V Rapporti con l'Ordine professionale
-Art.66 Doveri
di collaborazione
TITOLO V
RAPPORTI CON I TERZI
CAPO I Svolgimento dell'attività professionale
-Art.67 Modalità
e forme di espletamento dell'attività professionale
-Art.68 Rapporto con le altre professioni sanitarie
TITOLO VI
RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
E CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI
CAPO I Obblighi deontologici del medico a rapporto di impiego o convenzionato
-Art.69 Medico
dipendente o convenzionato
-Art.70 Direzione sanitaria
-Art.71 Collegialità
-Art.72 Eccesso di prestazioni
-Art.73
Conflitto di interessi
CAPO II Medicina dello Sport
-Art.74 Accertamento
della idoneità fisica
-Art.75 Idoneità - Valutazione medica
-Art.76 Doping
CAPO III Tutela della salute collettiva
-Art.77 Attività
nell'interesse della collettività
-Art.78 Trattamento sanitario obbligatorio e denunce obbligatorie
-Art.79 Prevenzione,
assistenza e cura della dipendenza da sostanze da abuso
DISPOSIZIONE
FINALE
"L'etica ha
raccolto il nome più espressivo di deontologia"
J.
Bentham
IL CODICE
DI DEONTOLOGIA MEDICA E' UN CORPUS DI REGOLE DI AUTODISCIPLINA PREDETERMINATE DALLA PROFESSIONE, VINCOLANTI PER GLI ISCRITTI
ALL'ORDINE CHE A QUELLE NORME DEVONO QUINDI ADEGUARE LA LORO CONDOTTA PROFESSIONALE
GIURAMENTO
PROFESSIONALE
Consapevole dell'importanza
e della solennità dell'atto che compio e dell'impegno che assumo, giuro:
- di esercitare
la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento;
- di perseguire
come scopi esclusivi la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo della sofferenza,
cui ispirerò con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e sociale, ogni mio atto professionale;
- di non compiere
mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di un paziente;
- di attenermi
nella mia attività ai principi etici della solidarietà umana, contro i quali, nel rispetto della vita e della persona, non
utilizzerò mai le mie conoscenze;
- di prestare
la mia opera con diligenza, perizia e prudenza secondo scienza e coscienza e osservando le norme deontologiche che regolano
l'esercizio della medicina e quelle giuridiche che non risultino in contrasto con gli scopi della mia professione;
- di affidare
la mia reputazione esclusivamente alla mia capacità professionale e alle mie doti morali;
- di evitare,
anche al di fuori dell'esercizio professionale, ogni atto e comportamento che possano ledere il prestigio e la dignità della
categoria;
- di rispettare
i colleghi anche in caso di contrasto di opinioni;
- di curare tutti
i miei pazienti con eguale scrupolo e impegno indipendentemente dai sentimenti che essi mi ispirano e prescindendo da ogni
differenza di razza, religione, nazionalità, condizione sociale e ideologia politica;
- di prestare
assistenza d'urgenza a qualsiasi infermo che ne abbisogni e di mettermi, in caso di pubblica calamità, a disposizione dell'Autorità
competente;
- di rispettare
e facilitare in ogni caso il diritto del malato alla libera scelta del suo medico, tenuto conto che il rapporto tra medico
e paziente è fondato sulla fiducia e in ogni caso sul reciproco rispetto;
- di astenermi
dall' "accanimento" diagnostico e terapeutico;
- di osservare
il segreto su tutto ciò che mi è confidato, che vedo o che ho veduto, inteso o intuito nell'esercizio della mia professione
o in ragione del mio stato.
TITOLO I
OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 1
- Definizione -
Il Codice di
Deontologia Medica contiene principi e regole che il medico-chirurgo e l'odontoiatra, iscritti agli albi professionali dell'Ordine
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, di seguito indicati con il termine di medico, devono osservare nell'esercizio della
professione.
Il comportamento
del medico, anche al di fuori dell'esercizio della professione, deve essere consono al decoro e alla dignità della stessa.
Il medico è tenuto
alla conoscenza delle norme del presente Codice, la cui ignoranza non lo esime dalla responsabilità disciplinare.
Art. 2
- Potestà disciplinare - Sanzioni -
L'inosservanza
dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice di Deontologia Medica e ogni azione od omissione, comunque
disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili con le sanzioni disciplinari previste dalla
legge.
Le sanzioni devono
essere adeguate alla gravità degli atti.
TITOLO II
DOVERI GENERALI DEL MEDICO
CAP. I
Indipendenza e dignità della professione
Art. 3 - Doveri
del medico -
Dovere del medico
è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà
e della dignità della persona umana, senza discriminazioni di età, di sesso, di razza, di religione, di nazionalità, di condizione
sociale, di ideologia, in tempo di pace come in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle
quali opera.
La salute è intesa
nell'accezione più ampia del termine, come condizione cioè di benessere fisico e psichico della persona .
Art. 4 - Libertà e indipendenza della professione -
L'esercizio della
medicina è fondato sulla libertà e sull'indipendenza della professione.
Art. 5 - Esercizio dell'attività professionale -
Il medico nell'esercizio
della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici fondamentali, assumendo come principio
il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a
interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.
Il medico deve
denunciare all'Ordine ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale, da qualunque
parte essa provenga.
Art. 6 - Limiti dell'attività professionale -
In nessun caso
il medico deve abusare del suo status professionale.
Il medico che
riveste cariche pubbliche non può avvalersene a scopo di vantaggio professionale.
CAPO II
Prestazioni d'urgenza
Art. 7- Obbligo di intervento -
Il medico, indipendentemente
dalla sua abituale attività, non può mai rifiutarsi di prestare soccorso o cure d'urgenza e deve tempestivamente attivarsi
per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza.
Art. 8- Calamità -
Il medico, in
caso di catastrofe, di calamità o di epidemia, deve mettersi a disposizione dell'Autorità competente.
CAPO III
Obblighi peculiari del medico
Art. 9 - Segreto professionale -
Il medico deve
mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o che può conoscere in ragione della sua professione; deve, altresì,
conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate, nel rispetto dei principi che garantiscano
la tutela della riservatezza.
La rivelazione
assume particolare gravità quando ne derivi profitto, proprio o altrui, o nocumento della persona o di altri.
Costituiscono
giusta causa di rivelazione, oltre alle inderogabili ottemperanze a specifiche norme legislative (referti, denunce, notifiche
e certificazioni obbligatorie):
a) - la richiesta
o l'autorizzazione da parte della persona assistita o del suo legale rappresentante, previa specifica informazione sulle conseguenze
o sull'opportunità o meno della rivelazione stessa;
b) - l'urgenza
di salvaguardare la vita o la salute dell'interessato o di terzi, nel caso in cui l'interessato stesso non sia in grado di
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere e di volere;
c)- l'urgenza
di salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche nel caso di diniego dell'interessato, ma previa autorizzazione del Garante
per la protezione dei dati personali.
La morte del
paziente non esime il medico dall'obbligo del segreto.
Il medico non
deve rendere al Giudice testimonianza su ciò che gli è stato confidato o è pervenuto a sua conoscenza nell'esercizio della
professione.
La cancellazione
dall'albo non esime moralmente il medico dagli obblighi del presente articolo.
Art. 10 - Documentazione e tutela dei dati -
Il medico deve
tutelare la riservatezza dei dati personali e della documentazione in suo possesso riguardante le persone anche se affidata
a codici o sistemi informatici.
Il medico deve
informare i suoi collaboratori dell'obbligo del segreto professionale e deve vigilare affinchè essi vi si conformino.
Nelle pubblicazioni
scientifiche di dati clinici o di osservazioni relative a singole persone, il medico deve assicurare la non identificabilità
delle stesse.
Analogamente
il medico non deve diffondere, attraverso la stampa o altri mezzi di informazione, notizie che possano consentire la identificazione
del soggetto cui si riferiscono.
Art. 11 - Comunicazione e diffusione di dati -
Nella comunicazione
di atti o di documenti relativi a singole persone, anche se destinati a Enti o Autorità che svolgono attività sanitaria, il
medico deve porre in essere ogni precauzione atta a garantire la tutela del segreto professionale.
Il medico, nella
diffusione di bollettini medici, deve preventivamente acquisire il consenso dell'interessato o dei suoi legali rappresentanti.
Il medico non
può collaborare alla costituzione di banche di dati sanitari, ove non esistano garanzie di tutela della riservatezza, della
sicurezza e della vita privata della persona.
CAPO IV
Accertamenti diagnostici e trattamenti terapeutici
Art. 12 - Prescrizione e trattamento terapeutico -
La prescrizione
di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la responsabilità professionale ed etica del medico e non può che
far seguito a una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico.
Su tale presupposto
al medico è riconosciuta autonomia nella programmazione, nella scelta e nella applicazione di ogni presidio diagnostico e
terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta salva la libertà del paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilità
del rifiuto stesso.
Le prescrizioni
e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche anche al fine dell'uso appropriato
delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente.
Il medico è tenuto
a una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni
e delle prevedibili reazioni individuali, nonchè delle caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici e deve
adeguare, nell'interesse del paziente, le sue decisioni ai dati scientifici accreditati e alle evidenze metodologicamente
fondate.
Sono vietate
l'adozione e la diffusione di terapie e di presidi diagnostici non provati scientificamente o non supportati da adeguata sperimentazione
e documentazione clinico-scientifica, nonché di terapie segrete.
In nessun caso
il medico dovrà accedere a richieste del paziente in contrasto con i principi di scienza e coscienza allo scopo di compiacerlo,
sottraendolo alle sperimentate ed efficaci cure disponibili.
La prescrizione
di farmaci, per indicazioni non previste dalla scheda tecnica o non ancora autorizzate al commercio, è consentita purchè la
loro efficacia e tollerabilità sia scientificamente documentata.
In tali casi,
acquisito il consenso scritto del paziente debitamente informato, il medico si assume la responsabilità della cura ed è tenuto
a monitorarne gli effetti.
E' obbligo del
medico segnalare tempestivamente alle autorità competenti, le reazioni avverse eventualmente comparse durante un trattamento
terapeutico.
Art. 13 - Pratiche non convenzionali - Denuncia di abusivismo -
La potestà di
scelta di pratiche non convenzionali nel rispetto del decoro e della dignità della professione si esprime nell'esclusivo ambito
della diretta e non delegabile responsabilità professionale, fermo restando, comunque, che qualsiasi terapia non convenzionale
non deve sottrarre il cittadino a specifici trattamenti di comprovata efficacia e richiede l'acquisizione del consenso.
E' vietato al
medico di collaborare a qualsiasi titolo o di favorire chi eserciti abusivamente la professione anche nel settore delle cosiddette
"pratiche non convenzionali".
Il medico venuto
a conoscenza di casi di esercizio abusivo o di favoreggiamento o collaborazione anche nel settore delle pratiche di cui al
precedente comma, è obbligato a farne denuncia anche all'Ordine professionale.
Il medico che
nell'esercizio professionale venga a conoscenza di prestazioni mediche e/o odontoiatriche effettuate da non abilitati alla
professione è obbligato a farne denuncia anche all'Ordine di appartenenza.
Art. 14 - Accanimento diagnostico-terapeutico -
Il medico deve
astenersi dall'ostinazione in trattamenti, da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato
e/o un miglioramento della qualità della vita.
Art. 15 - Trattamenti che incidono sulla integrità psico-fisica -
I trattamenti
che comportino una diminuzione della integrità e della resistenza psico-fisica del malato possono essere attuati, previo accertamento
delle necessità terapeutiche, e solo al fine di procurare un concreto beneficio clinico al malato o di alleviarne le sofferenze.
CAPO V
Obblighi professionali
Art. 16 - Aggiornamento e formazione professionale permanente -
Il medico ha
l'obbligo dell'aggiornamento e della formazione professionale permanente, onde garantire il continuo adeguamento delle sue
conoscenze e competenze al progresso clinico scientifico.
TITOLO III
RAPPORTI CON IL CITTADINO
CAPO I
Regole generali di comportamento
Art. 17 - Rispetto dei diritti del cittadino -
Il medico nel
rapporto con il cittadino deve improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona.
Art. 18 - Competenza professionale -
Il medico deve
garantire impegno e competenza professionale, non assumendo obblighi che non sia in condizione di soddisfare.
Egli deve affrontare
i problemi diagnostici con il massimo scrupolo, dedicandovi il tempo necessario per un approfondito colloquio e per un adeguato
esame obiettivo, avvalendosi delle indagini ritenute necessarie.
Nel rilasciare
le prescrizioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative deve fornire, in termini comprensibili e documentati, tutte le
idonee informazioni e verificarne, per quanto possibile, la corretta esecuzione.
Il medico che
si trovi di fronte a situazioni cliniche, alle quali non sia in grado di provvedere efficacemente, deve indicare al paziente
le specifiche competenze necessarie al caso in esame.
Art. 19 - Rifiuto d'opera professionale -
Il medico al
quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare
la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita.
Art. 20 - Continuità delle cure -
Il medico deve
garantire al cittadino la continuità delle cure.
In caso di indisponibilità,
di impedimento o del venir meno del rapporto di fiducia deve assicurare la propria sostituzione, informandone il cittadino
e, se richiesto, affidandolo a colleghi di adeguata competenza.
Il medico non
può abbandonare il malato ritenuto inguaribile, ma deve continuare ad assisterlo anche al solo fine di lenirne la sofferenza
fisica e psichica.
Art. 21 - Documentazione clinica -
Il medico deve,
nell'interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa,
o dei suoi legali rappresentanti, o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto.
Art. 22 - Certificazione -
Il medico non
può rifiutarsi di rilasciare direttamente al cittadino certificati relativi al suo stato di salute.
Il medico, nel
redigere certificazioni, deve valutare e attestare soltanto dati clinici che abbia direttamente constatato.
Art. 23 - Cartella clinica -
La cartella clinica
deve essere redatta chiaramente, con puntualità e diligenza, nel rispetto delle regole della buona pratica clinica e contenere,
oltre a ogni dato obiettivo relativo alla condizione patologica e al suo decorso, le attività diagnostico-terapeutiche praticate.
CAPO II
Doveri del medico e diritti del cittadino
Art. 24 - Libera scelta del medico e del luogo di cura -
La libera scelta
del medico e del luogo di cura costituisce principio fondamentale del rapporto medico-paziente.
Nell'esercizio
dell'attività libero professionale svolta presso le strutture pubbliche e private, la scelta del medico costituisce diritto
fondamentale del cittadino.
E', pertanto,
vietato qualsiasi accordo tra medici tendente a influire sul diritto del cittadino alla libera scelta.
Il medico può
consigliare, ma non pretendere, che il cittadino si rivolga a determinati presidi, istituti o luoghi di cura.
Art. 25 - Sfiducia del cittadino -
Qualora abbia
avuto prova di sfiducia da parte della persona assistita o dei suoi legali rappresentanti, se minore o incapace, il medico
può rinunciare all'ulteriore trattamento, purché ne dia tempestivo avviso; deve, comunque, prestare la sua opera sino alla
sostituzione con altro collega, cui competono le informazioni e la documentazione utili alla prosecuzione delle cure, previo
consenso scritto dell'interessato.
Art. 26 - Soccorso d'urgenza -
Il medico che
presti soccorso d'urgenza a un malato curato da altro collega o che assista temporaneamente un paziente in assenza del curante,
non può pretendere che gli venga affidata la continuazione delle cure.
Art. 27 - Fornitura di medicinali -
Il medico non
può fornire i medicinali necessari alla cura a titolo oneroso.
E' vietata al
medico ogni forma di prescrizione che procuri a sé o ad altri indebito lucro.
Art. 28 - Comparaggio -
Ogni forma di
comparaggio è vietata.
CAPO III
Doveri del medico verso i minori, gli anziani e i disabili
Art. 29- Assistenza -
Il medico deve
contribuire a proteggere il minore, l'anziano e il disabile, in particolare quando ritenga che l'ambiente, familiare o extrafamiliare,
nel quale vivono, non sia sufficientemente sollecito alla cura della loro salute, ovvero sia sede di maltrattamenti, violenze
o abusi sessuali, fatti salvi gli obblighi di referto o di denuncia all'autorità giudiziaria nei casi specificatamente previsti
dalla legge.
Il medico deve
adoperarsi, in qualsiasi circostanza, perché il minore possa fruire di quanto necessario a un armonico sviluppo psico-fisico
e affinché allo stesso, all'anziano e al disabile siano garantite qualità e dignità di vita, ponendo particolare attenzione
alla tutela dei diritti degli assistiti non autosufficienti sul piano psichico e sociale, qualora vi sia incapacità manifesta
di intendere e di volere, ancorché non legalmente dichiarata.
Il medico, in
caso di opposizione dei legali rappresentanti alla necessaria cura dei minori e degli incapaci, deve ricorrere alla competente
autorità giudiziaria.
CAPO IV
Informazione e consenso
Art. 30- Informazione al cittadino -
Il medico deve
fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative
diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate; il medico nell'informarlo dovrà tenere conto
delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche.
Ogni ulteriore
richiesta di informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta.
Il medico deve,
altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in tema di prevenzione.
Le informazioni
riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare preoccupazione e sofferenza alla persona, devono essere fornite
con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e senza escludere elementi di speranza.
La documentata
volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l'informazione deve essere rispettata.
Art. 31- Informazione a terzi -
L'informazione
a terzi è ammessa solo con il consenso esplicitamente espresso dal paziente, fatto salvo quanto previsto all'art. 9 allorchè
sia in grave pericolo la salute o la vita di altri.
In caso di paziente
ricoverato il medico deve raccogliere gli eventuali nominativi delle persone preliminarmente indicate dallo stesso a ricevere
la comunicazione dei dati sensibili.
Art. 32- Acquisizione del consenso -
Il medico non
deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato del paziente.
Il consenso,
espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche
e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione
inequivoca della volontà della persona, è integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui all'art. 30.
Il procedimento
diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per l'incolumità della persona, devono essere
intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna
documentazione del consenso.
In ogni caso,
in presenza di documentato rifiuto di persona capace di intendere e di volere, il medico deve desistere dai conseguenti atti
diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona, ove non ricorrano
le condizioni di cui al successivo articolo 78.
Art. 33- Consenso del legale rappresentante -
Allorché si tratti
di minore, interdetto o inabilitato il consenso agli interventi diagnostici e terapeutici, nonché al trattamento dei dati
sensibili, deve essere espresso dal rappresentante legale.
In caso di opposizione
da parte del rappresentante legale al trattamento necessario e indifferibile a favore di minori o di incapaci, il medico è
tenuto a informare l'autorità giudiziaria.
Art. 34- Autonomia del cittadino -
Il medico deve
attenersi, nel rispetto della dignità, della libertà e dell'indipendenza professionale, alla volontà di curarsi, liberamente
espressa dalla persona
Il medico, se
il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà in caso di grave pericolo di vita, non può non tenere conto di
quanto precedentemente manifestato dallo stesso.
Il medico ha
l'obbligo di dare informazioni al minore e di tenere conto della sua volontà, compatibilmente con l'età e con la capacità
di comprensione, fermo restando il rispetto dei diritti del legale rappresentante; analogamente deve comportarsi di fronte
a un maggiorenne infermo di mente.
Art. 35- Assistenza d'urgenza -
Allorché sussistano
condizioni di urgenza e in caso di pericolo per la vita di una persona, che non possa esprimere, al momento, volontà contraria,
il medico deve prestare l'assistenza e le cure indispensabili.
CAPO V
Assistenza ai malati inguaribili
Art. 36- Eutanasia -
Il medico, anche
su richiesta del malato, non deve effettuare né favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.
Art. 37- Assistenza al malato inguaribile -
In caso di malattie
a prognosi sicuramente infausta o pervenute alla fase terminale, il medico deve limitare la sua opera all'assistenza morale
e alla terapia atta a risparmiare inutili sofferenze, fornendo al malato i trattamenti appropriati a tutela, per quanto possibile,
della qualità di vita.
In caso di compromissione
dello stato di coscienza, il medico deve proseguire nella terapia di sostegno vitale finchè ritenuta ragionevolmente utile.
CAPO VI
Trapianti
Art. 38- Prelievo di parti di cadavere -
Il prelievo di
parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico può essere effettuato solo nelle condizioni e nei modi previsti dalle leggi
in vigore.
Il sostegno vitale
dovrà essere mantenuto sino a quando non sia accertata la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo.
Art. 39- Prelievo di organi e tessuti da persona vivente -
Il prelievo di
organi e tessuti da persona vivente è consentito solo se diretto a fini diagnostici, terapeutici o di ricerca scientifica
e se non produttivo di menomazioni permanenti dell'integrità fisica o psichica del donatore, fatte salve le previsioni normative
in materia.
Il prelievo non
può essere effettuato per fini di commercio e di lucro e presuppone l'informazione e il consenso scritto del donatore o dei
suoi legali rappresentanti.
CAPO VII
Sessualità e riproduzione
Art. 40- Informazione in materia di sessualità, riproduzione e contraccezione
Il medico, nell'ambito
della salvaguardia del diritto alla procreazione cosciente e responsabile, è tenuto a fornire ai singoli e alla coppia, nel
rispetto della libera determinazione della persona, ogni corretta informazione in materia di sessualità, di riproduzione e
di contraccezione.
Ogni atto medico
diretto a intervenire in materia di sessualità e di riproduzione è consentito soltanto al fine di tutelare la salute.
Art. 41- Interruzione volontaria di gravidanza -
L'interruzione
della gravidanza, al di fuori dei casi previsti dalla legge, costituisce grave infrazione deontologica tanto più se compiuta
a scopo di lucro.
Il medico obiettore
di coscienza, ove non sussista imminente pericolo per la vita della donna, o, in caso di tale pericolo, ove possa essere sostituito
da altro collega altrettanto efficacemente, può rifiutarsi d'intervenire nell'interruzione volontaria di gravidanza.
Art. 42- Fecondazione assistita -
Le tecniche di
procreazione umana medicalmente assistita hanno lo scopo di ovviare alla sterilità.
E' fatto divieto
al medico, anche nell'interesse del bene del nascituro, di attuare:
a) forme di maternità
surrogata;
b) forme di fecondazione
assistita al di fuori di coppie eterosessuali stabili;
c) pratiche di
fecondazione assistita in donne in menopausa non precoce;
d) forme di fecondazione
assistita dopo la morte del partner.
E' proscritta
ogni pratica di fecondazione assistita ispirata a pregiudizi razziali; non è consentita alcuna selezione dei gameti ed è bandito
ogni sfruttamento commerciale, pubblicitario, industriale di gameti, embrioni e tessuti embrionali o fetali, nonché la produzione
di embrioni ai soli fini di ricerca.
Sono vietate
pratiche di fecondazione assistita in studi, ambulatori o strutture sanitarie privi di idonei requisiti.
CAP. VIII
Sperimentazione
Art. 43- Interventi sul genoma e sull'embrione umano -
Ogni intervento
sul genoma umano non può che tendere alla prevenzione e alla correzione di condizioni patologiche.
Sono vietate
manipolazioni genetiche sull'embrione che non abbiano finalità di prevenzione e correzione di condizioni patologiche.
Art. 44- Test genetici predittivi -
Non sono ammessi
test genetici se non diretti in modo esclusivo a rilevare o predire malformazioni o malattie ereditarie e se non espressamente
richiesti, per iscritto, dalla persona interessata o dalla madre del concepito, che hanno diritto alle preliminari informazioni
e alla più ampia e oggettiva illustrazione sul loro significato, sul loro risultato, sui rischi della gravidanza, sulle prevedibili
conseguenze sulla salute e sulla qualità della vita, nonché sui possibili interventi di prevenzione e di terapia.
Il medico non
deve, in particolare, eseguire test genetici predittivi a fini assicurativi od occupazionali se non a seguito di espressa
e consapevole manifestazione di volontà da parte del cittadino interessato.
Art. 45- Sperimentazione scientifica -
Il progresso
della medicina è fondato sulla ricerca scientifica che si avvale anche della sperimentazione sull'animale e sull'Uomo.
Art. 46- Ricerca biomedica e sperimentazione sull'Uomo -
La ricerca biomedica
e la sperimentazione sull'Uomo devono ispirarsi all'inderogabile principio dell'inviolabilità, dell'integrità psicofisica
e della vita della persona. Esse sono subordinate al consenso del soggetto in esperimento, che deve essere espresso per iscritto,
liberamente e consapevolmente, previa specifica informazione sugli obiettivi, sui metodi, sui benefici previsti, nonchè sui
rischi potenziali e sul suo diritto di ritirarsi in qualsiasi momento della sperimentazione.
Nel caso di soggetti
minori o incapaci è ammessa solo la sperimentazione per finalità preventive e terapeutiche a favore degli stessi; il consenso
deve essere espresso dai legali rappresentanti.
Ove non esistano
finalità terapeutiche è vietata la sperimentazione clinica su minori, su infermi di mente o su soggetti che versino in condizioni
di soggezione o dietro compenso di qualsiasi natura.
La sperimentazione
deve essere programmata e attuata secondo idonei protocolli nel quadro della normativa vigente e dopo aver ricevuto il preventivo
assenso da parte di un comitato etico indipendente.
Art. 47- Sperimentazione clinica -
La sperimentazione,
disciplinata dalle norme di buona pratica clinica, può essere inserita in trattamenti diagnostici e/o terapeutici, solo in
quanto sia razionalmente e scientificamente suscettibile di utilità diagnostica o terapeutica per i cittadini interessati.
In ogni caso
di studio clinico, il malato non potrà essere deliberatamente privato dei consolidati mezzi diagnostici e terapeutici indispensabili
al mantenimento e/o al ripristino dello stato di salute.
Art. 48- Sperimentazione sull'animale -
La sperimentazione
sull'animale deve essere improntata a esigenze e a finalità scientifiche non altrimenti conseguibili, a una fondata aspettativa
di progresso della scienza medica e deve essere condotta con metodi e mezzi idonei a evitare ogni sofferenza, dopo aver ricevuto
il preventivo assenso da parte di un comitato etico.
CAPO IX
Trattamento medico e libertà personale
Art. 49- Obblighi del medico -
Il medico che
assista un cittadino in condizioni limitative della libertà personale è tenuto al rispetto rigoroso dei diritti della persona,
fermi restando gli obblighi connessi con le sue specifiche funzioni.
In caso di trattamento
sanitario obbligatorio il medico non deve porre in essere o autorizzare misure coattive, salvo casi di effettiva necessità
e nei limiti previsti dalla legge.
Art. 50- Tortura e trattamenti disumani -
Il medico non
deve in alcun modo o caso collaborare, partecipare o semplicemente presenziare ad atti esecutivi di pena di morte o ad atti
di tortura o a trattamenti crudeli, disumani o degradanti.
E' vietato al
medico di praticare qualsiasi forma di mutilazione sessuale femminile.
Art. 51 - Rifiuto consapevole di nutrirsi -
Quando una persona,
sana di mente, rifiuta volontariamente e consapevolmente di nutrirsi, il medico ha il dovere di informarla sulle conseguenze
che tale decisione può comportare sulle sue condizioni di salute. Se la persona è consapevole delle possibili conseguenze
della propria decisione, il medico non deve assumere iniziative costrittive né collaborare a manovre coattive di nutrizione
artificiale, ma deve continuare ad assisterla.
CAPO X
Onorari professionali
Art. 52 - Onorari professionali -
Nell'esercizio
libero professionale vale il principio generale dell'intesa diretta tra medico e cittadino. L'onorario deve rispettare il
minimo professionale approvato dall'Ordine anche per le prestazioni svolte all'interno di società di professionisti o a favore
della mutualità volontaria compresa l'attività libero professionale intramoenia, esercitata dai medici dipendenti delle aziende
ospedaliere e delle aziende sanitarie locali, che si configuri come libera professione.
Il medico è tenuto
a far conoscere al cittadino il suo onorario che va accettato preventivamente e, se possibile, sottoscritto da entrambi.
I compensi per
le prestazioni medico-chirurgiche non possono essere subordinati ai risultati delle prestazioni medesime.
Il medico è tenuto
non solo al rispetto della tariffa minima professionale, ma anche al rispetto della tariffa massima stabilita da ciascun Ordine
provinciale con propria delibera, sulla base di criteri definiti dalla Federazione Nazionale con proprio atto di indirizzo
e coordinamento.
Il medico può,
in particolari circostanze, prestare gratuitamente la sua opera, purchè tale comportamento non costituisca concorrenza sleale
o illecito accaparramento di clientela.
CAPO XI
Pubblicità in materia sanitaria e informazione al pubblico
Art. 53 - Pubblicità in materia sanitaria -
Sono vietate
al medico tutte le forme, dirette o indirette, di pubblicità personale o a vantaggio della struttura, pubblica o privata,
nella quale presta la sua opera.
Il medico è responsabile
dell'uso che si fa del suo nome, delle sue qualifiche professionali e delle sue dichiarazioni.
Egli deve evitare,
che attraverso organi di stampa, strumenti televisivi e/o informatici, collaborazione a inchieste e interventi televisivi,
si concretizzi una condizione di promozione e di sfruttamento pubblicitario del suo nome o di altri colleghi.
Art. 54- Informazione sanitaria -
L'informazione
sanitaria non può assumere le caratteristiche della pubblicità commerciale.
Per consentire
ai cittadini una scelta libera e consapevole tra strutture, servizi e professionisti è indispensabile che l'informazione,
con qualsiasi mezzo diffusa, non sia arbitraria e discrezionale, ma utile, veritiera, certificata con dati oggettivi e controllabili
e previo nulla osta rilasciato per iscritto dal Consiglio dell'Ordine provinciale di appartenenza sulla base di principi di
indirizzo e di coordinamento della Federazione Nazionale.
Il medico che
partecipi a iniziative di educazione alla salute, su temi corrispondenti alle sue conoscenze e competenze, deve garantire,
indipendentemente dal mezzo impiegato, informazioni scientificamente rigorose, obbiettive, prudenti (che non producano timori
infondati, spinte consumistiche o illusorie attese nella pubblica opinione) ed evitare, anche indirettamente, qualsiasi forma
pubblicitaria personale o della struttura nella quale opera.
Art. 55 - Scoperte scientifiche -
Il medico non
deve divulgare notizie al pubblico su innovazioni in campo sanitario se non ancora accreditate dalla comunità scientifica,
al fine di non suscitare infondate attese e illusorie speranze.
Art. 56- Divieto di patrocinio -
Il medico o associazioni
di medici non devono concedere patrocinio e avallo a pubblicità per istituzioni e prodotti sanitari e commerciali di esclusivo
interesse promozionale.
TITOLO IV
RAPPORTI CON I COLLEGHI
CAPO I
Solidarietà tra medici
Art. 57 - Rispetto reciproco -
Il rapporto tra
i medici deve ispirarsi ai principi del reciproco rispetto e della considerazione della rispettiva attività professionale.
Il contrasto
di opinione non deve violare i principi di un collegiale comportamento e di un civile dibattito.
Il medico deve
assistere i colleghi senza fini di lucro, salvo il diritto al recupero delle spese sostenute.
Il medico deve
essere solidale nei confronti dei colleghi sottoposti a ingiuste accuse.
Art. 58- Rapporti con il medico curante -
Il medico che
presti la propria opera in situazioni di urgenza o per ragioni di specializzazione a un ammalato in cura presso altro collega,
acquisito il consenso per il trattamento dei dati sensibili dal cittadino o dal legale rappresentante, è tenuto a dare comunicazione
al medico curante o ad altro medico eventualmente indicato dal paziente, degli indirizzi diagnostico-terapeutici attuati e
delle valutazioni cliniche anche nel caso di ricovero ospedaliero.
CAPO II
Consulenza e consulto
Art. 59- Consulenza e consulto -
Il medico curante
deve proporre il consulto con altro collega o la consulenza presso idonee strutture di specifica qualificazione, ponendo gli
adeguati quesiti e fornendo la documentazione in suo possesso, qualora la complessità del caso clinico o l'interesse del malato
esigano il ricorso a specifiche competenze specialistiche diagnostiche e/o terapeutiche.
Il medico, che
sia di contrario avviso, qualora il consulto sia richiesto dal malato o dai suoi familiari, può astenersi dal parteciparvi
fornendo, comunque, tutte le informazioni e l'eventuale documentazione relativa al caso.
Il modo e i tempi
per la consulenza sono stabiliti tra il consulente e il curante secondo le regole della collegiale collaborazione.
Art. 60- Divergenza tra curante e consulente -
I giudizi espressi
in sede di consulto o di consulenza devono rispettare la dignità sia del curante che del consulente.
E' affidato al
medico curante il compito di attuare l'indirizzo terapeutico concordato con il consulente e eventualmente adeguarlo alle situazioni
emergenti.
In caso di divergenza
di opinioni il curante può richiedere altra consulenza.
Lo specialista
o consulente che visiti un ammalato in assenza del curante deve fornire una dettagliata relazione diagnostica e l'indirizzo
terapeutico consigliato.
CAPO III
Altri rapporti tra medici
Art. 61- Supplenza -
Il medico che
sostituisce nell'attività professionale un collega è tenuto, cessata la supplenza, a fornire al collega sostituito le informazioni
cliniche relative ai malati sino allora assistiti, al fine di assicurare la continuità terapeutica.
Art. 62 - Medico curante e ospedaliero -
Tra medico curante
e medici operanti nelle strutture pubbliche e private, anche per assicurare la corretta informazione all'ammalato, deve sussistere,
nel rispetto dell'autonomia e del diritto alla riservatezza, un rapporto di consultazione, di collaborazione e di informazione
reciproca al fine di garantire coerenza e continuità diagnostico-terapeutica.
Art. 63- Giudizio clinico - Rispetto della professionalità -
I giudizi clinici
comunque formulati, durante la degenza in reparti clinico-ospedalieri e in case di cura private e anche dopo la dimissione
del malato, devono essere espressi senza ledere la reputazione professionale dei medici curanti.
La stessa condotta
deve mantenere il medico curante dopo la dimissione del malato.
CAPO IV
Medicina legale
Art. 64 - Compiti e funzioni medico-legali -
Nell'espletamento
dei compiti e delle funzioni di natura medico legale, il medico deve essere consapevole delle gravi implicazioni penali, civili,
amministrative e assicurative che tali compiti e funzioni possono comportare e deve procedere, sul piano tecnico, in modo
da soddisfare le esigenze giuridiche attinenti al caso in esame nel rispetto della verità scientifica, dei diritti della persona
e delle norme del presente Codice di Deontologia Medica.
Il medico curante
non può svolgere funzioni medico-legali di ufficio o di controparte in casi che interessano la persona da lui assistita .
Art. 65 - Visite fiscali -
Nell'esercizio
delle funzioni di controllo, il medico:
- deve far conoscere
al soggetto sottoposto all'accertamento la propria qualifica e la propria funzione;
- non deve rendere
palesi al soggetto le proprie valutazioni in merito alla diagnosi e alla terapia.
In situazione
di urgenza o di emergenza clinica il medico di controllo deve adottare le necessarie misure, a tutela del malato, dandone
sollecita comunicazione al medico curante.
CAPO V
Rapporti con l'Ordine professionale
Art. 66 - Doveri di collaborazione -
Il medico è obbligato
a prestare la massima collaborazione e disponibilità nei rapporti con il proprio Ordine professionale, tra l'altro ottemperando
alle convocazioni del Presidente.
Il medico che
cambia di residenza, trasferisce in altra provincia la sua attività o modifica la sua condizione di esercizio o cessa di esercitare
la professione, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio provinciale dell'Ordine.
L'Ordine provinciale,
al fine di tenere un albo aggiornato, recepisce queste modificazioni e ne informa la Federazione Nazionale.
Il medico è tenuto
a comunicare al Presidente dell'Ordine eventuali infrazioni alle regole, al reciproco rispetto e alla corretta collaborazione
tra colleghi e alla salvaguardia delle specifiche competenze che devono informare i rapporti della professione medica con
le altre professioni sanitarie.
Nell'ambito del
procedimento disciplinare la mancata collaborazione e disponibilità del medico convocato dal Presidente dell'Ordine costituisce
ulteriore elemento di valutazione a fini disciplinari.
Il Presidente
dell'Ordine provinciale, nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza deontologica, può invitare i medici esercenti la professione
nella provincia stessa, sia in ambito pubblico che privato, anche se iscritti ad altro Ordine, informandone l'Ordine di appartenenza
per le eventuali conseguenti valutazioni.
Il medico eletto
negli organi istituzionali dell'Ordine deve adempiere all'incarico con diligenza e imparzialità nell'interesse della collettività
e osservare prudenza e riservatezza nell'espletamento dei propri compiti.
TITOLO V
RAPPORTI CON I TERZI
CAPO I
Svolgimento dell'attività professionale
Art. 67 - Modalità e forme di espletamento dell'attività professionale
-
Gli accordi,
i contratti e le convenzioni diretti allo svolgimento di attività professionale in forma singola o associata, utilizzando
strutture di società per la prestazione di servizi, devono essere approvati dagli Ordini, se conformi alle regole della deontologia
professionale, che gli Ordini sono tenuti a far osservare in ottemperanza agli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla
Federazione, sentito il Consiglio Nazionale della stessa, ivi compresa la notificazione dello statuto all'Ordine competente
per territorio.
Il medico non
deve partecipare a imprese industriali, commerciali o di altra natura che ne condizionino la dignità e l'indipendenza professionale.
L'attività professionale
può essere svolta anche in forma associata con le modalità previste dall'atto di indirizzo della Federazione Nazionale.
Il medico nell'ambito
di ogni forma partecipativa o associativa dell'esercizio della professione:
- è e resta responsabile
dei propri atti e delle proprie prescrizioni;
- non deve subire
condizionamenti della sua autonomia e indipendenza professionale;
- non può accettare
limiti di tempo e di modo della propria attività, nè forme di remunerazione in contrasto con le vigenti norme legislative
e ordinistiche e lesive della dignità e della autonomia professionale.
Art. 68 - Rapporto con altre professioni sanitarie -
Il medico non
deve stabilire accordi diretti o indiretti con altre professioni sanitarie che svolgano attività o effettuino iniziative di
tipo industriale o commerciale inerenti l'esercizio professionale.
Nell'interesse
del cittadino il medico deve intrattenere buoni rapporti di collaborazione con le altre professioni sanitarie rispettandone
le competenze professionali.
TITOLO VI
RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI
CAPO I
Obblighi deontologici del medico a rapporto di impiego o convenzionato
Art. 69- Medico dipendente o convenzionato -
Il medico che
presta la propria opera a rapporto d'impiego o di convenzione, nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, è soggetto
alla potestà disciplinare dell'Ordine anche in adempimento degli obblighi connessi al rapporto di impiego o convenzionale.
Il medico qualora
si verifichi contrasto tra le norme deontologiche e quelle proprie dell'ente, pubblico o privato, per cui presta la propria
attività professionale, deve chiedere l'intervento dell'Ordine, onde siano salvaguardati i diritti propri e dei cittadini.
In attesa della
composizione della vertenza Egli deve assicurare il servizio, salvo i casi di grave violazione dei diritti e dei valori umani
delle persone a lui affidate e della dignità, libertà e indipendenza della propria attività professionale.
Art. 70 - Direzione sanitaria -
Il medico che
svolge funzioni di direzione o di dirigenza sanitaria nelle strutture pubbliche o private deve garantire, nell'espletamento
della sua attività, il rispetto delle norme del Codice di Deontologia Medica e la difesa dell'autonomia e della dignità professionale
all'interno della struttura in cui opera.
Egli ha il dovere
di collaborare con l'Ordine professionale, competente per territorio, nei compiti di vigilanza sulla collegialità nei rapporti
con e tra medici per la correttezza delle prestazioni professionali nell'interesse dei cittadini.
Egli, altresì,
deve vigilare sulla correttezza del materiale informativo attinente alla organizzazione e alle prestazioni erogate dalla struttura.
Art. 71 - Collegialità -
Nella salvaguardia
delle attribuzioni, funzioni e competenze, i rapporti tra i medici dipendenti e/o convenzionati, operanti in strutture pubbliche
o private devono ispirarsi ai principi del reciproco rispetto, di collegialità e di collaborazione.
Art. 72- Eccesso di prestazioni -
Il medico dipendente
o convenzionato deve esigere da parte della struttura in cui opera ogni garanzia affinchè le modalità del suo impegno non
incidano negativamente sulla qualità e l'equità delle prestazioni, nonché sul rispetto delle norme deontologiche.
Il medico non
deve assumere impegni professionali che comportino eccessi di prestazioni tali da pregiudicare la qualità della sua opera
professionale e la sicurezza del malato.
Art. 73 - Conflitto di interessi -
Il medico dipendente
o convenzionato con le strutture pubbliche e private non può in alcun modo adottare comportamenti che possano favorire direttamente
o indirettamente la propria attività libero-professionale.
CAPO II
Medicina dello Sport
Art. 74- Accertamento della idoneità fisica -
La valutazione
della idoneità alla pratica degli sport deve essere ispirata a esclusivi criteri di tutela della salute e della integrità
fisica e psichica del soggetto.
Il medico deve
esprimere il relativo giudizio con obiettività e chiarezza, in base alle conoscenze scientifiche più recenti e previa adeguata
informazione al soggetto sugli eventuali rischi che la specifica attività sportiva può comportare.
Art. 75 - Idoneità - Valutazione medica -
Il medico ha
l'obbligo, in qualsiasi circostanza, di valutare se un soggetto può intraprendere o proseguire la preparazione atletica e
la prestazione agonistica.
Il medico deve
esigere che la sua valutazione sia accolta, in particolare negli sport che possano comportare danni all'integrità psico-fisica
degli atleti, denunciandone il mancato accoglimento alle autorità competenti e all'Ordine professionale.
Art. 76- Doping -
Il medico non
deve consigliare, prescrivere o somministrare trattamenti farmacologici o di altra natura diretti ad alterare le prestazioni
di un atleta, in particolare qualora tali interventi agiscano direttamente o indirettamente modificando il naturale equilibrio
psico-fisico del soggetto.
CAPO III
Tutela della salute collettiva
Art. 77- Attività nell'interesse della collettività -
Il medico è tenuto
a partecipare all'attività e ai programmi di tutela della salute nell'interesse della collettività.
Art. 78 - Trattamento sanitario obbligatorio
e denunce obbligatorie -
Il medico deve
svolgere i compiti assegnatigli dalla legge in tema di trattamenti sanitari obbligatori e deve curare con la massima diligenza
e tempestività la informativa alle autorità sanitarie e ad altre autorità nei modi, nei tempi e con le procedure stabilite
dalla legge, ivi compresa, quando prevista, la tutela dell'anonimato.
Art. 79 - Prevenzione, assistenza e cura
della dipendenza da sostanze da abuso -
L'impegno professionale
del medico nella prevenzione, nella cura e nel recupero clinico e reinserimento sociale del dipendente da sostanze da abuso
deve, nel rispetto dei diritti della persona e senza pregiudizi, concretizzarsi nell'aiuto tecnico e umano, sempre finalizzato
al superamento della situazione di dipendenza, in collaborazione con le famiglie e le altre organizzazioni sanitarie e sociali
pubbliche e private che si occupano di questo grave disagio.
DISPOSIZIONE FINALE
Gli Ordini provinciali
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri sono tenuti a inviare ai singoli iscritti all'Albo il Codice di Deontologia Medica
e a tenere periodicamente corsi di aggiornamento e di approfondimento.
Il medico e l'odontoiatra
devono prestare il giuramento professionale